Art. 6 
 
 
                    Procedura per la concessione 
                    e l'erogazione dei contributi 
 
  1. Per gli interventi  disciplinati  dalla  presente  ordinanza  ai
sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge, la domanda  di  concessione
dei contributi e' presentata, dai soggetti  legittimati,  all'Ufficio
speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente
alla richiesta o certificazione del  titolo  abilitativo,  ossia  del
permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli articoli 20, 22  e
23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  380  del  2001,
necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La
domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di  inizio
attivita', ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  19,  comma  1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il professionista  attesta
la  conformita'  dei  contenuti  della  domanda  ai  requisiti  e  ai
presupposti previsti da leggi,  ordinanze  commissariali  o  di  atti
amministrativi  generali.   Alla   domanda   sono   obbligatoriamente
allegati, oltre alla documentazione necessaria per  il  rilascio  del
permesso di costruire o della SCIA: 
      a) estremi della scheda  AeDES  di  cui  all'art.  8,  comma  1
redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del comune  o  da
personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente
formato, senza ulteriori oneri  per  la  finanza  pubblica,  o  altra
certificazione professionale prevista dalle ordinanze commissariali; 
      b) relazione tecnica  asseverata  a  firma  del  professionista
iscritto all'elenco speciale di cui all'art.  34  del  decreto-legge,
attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti
agli eventi sismici di cui all'art. 1 del medesimo decreto, e la SCIA
con i documenti previsti dall'art. 5 della presente ordinanza; 
      c) progetto degli interventi  proposti,  con  l'indicazione  di
riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento
sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile  nel  suo
complesso, corredati da una relazione asseverata  del  professionista
che attesta  sotto  la  propria  responsabilita'  la  congruita'  del
computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entita' del
contributo richiesto, comunque non superiore ai costi parametrici nei
limiti previsti dall'art.  6  del  decreto-legge  e  dalle  ordinanze
vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori  di  miglioria,  che
possono  riguardare  anche  opere   strutturali,   in   accollo   del
richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge; 
      d)  indicazione  dell'impresa  affidataria  dei   lavori,   con
allegata documentazione relativa alla sua  selezione  e  attestazione
dell'iscrizione nell'Anagrafe  di  cui  all'art.  30,  comma  6,  del
decreto-legge, nei termini previsti dall'art. 10 dell'ordinanza n. 95
del 2020; 
      e) i documenti indicati  nella  piattaforma  informatica  della
struttura commissariale. 
  2. Verificata la completezza delle  certificazioni  asseverate  dal
professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio
con  il  soggetto  interessato  e  con  le  rettifiche  eventualmente
necessarie della domanda, l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
adotta la proposta di concessione del contributo,  comprensivo  delle
spese tecniche, che trasmette al vice  Commissario  o  suo  delegato,
entro e non oltre il termine di sessanta giorni  dalla  presentazione
della domanda. 
  3. L'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  provvede,  entro  il
termine di dieci giorni dalla data di  presentazione  della  domanda,
alla  convocazione  della  Conferenza  regionale  nei  casi  previsti
dall'art. 12-bis  del  decreto-legge,  trasmettendo  la  domanda.  Il
termine massimo di conclusione del procedimento e' di novanta  giorni
nei  casi  di  convocazione  della  Conferenza   regionale   prevista
dall'art. 12-bis del decreto-legge ovvero  quando  le  domande  siano
state sorteggiate ai fini della verifica preliminare.  I  termini  di
cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di  informazioni  o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita', anche relativi  ai
titoli  edilizi,  non  attestati  in  documenti  gia'   in   possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  4. Il vice Commissario o suo delegato, nei successivi dieci giorni,
definisce il procedimento emanando il  provvedimento  di  concessione
del  contributo,  in  osservanza  di  quanto  disposto  dal  presente
articolo, ovvero rigettando la domanda,  anche  parzialmente,  previa
congrua motivazione. 
  5.  Gli  Uffici  speciali  procedono  alle  verifiche  a  campione,
preventive e successive alla concessione del contributo, e a  quelle,
per quanto possibile, ritenute in ogni momento  opportune,  ai  sensi
dell'art. 12 della presente ordinanza. 
  6. Tutti i termini per la conclusione  del  procedimento,  previsti
dalla presente ordinanza, decorrono dal ricevimento della domanda, ai
sensi dell'art. 2, comma 6,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.
Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi  vi  ha
interesse puo' chiedere l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'art. 2, commi 9, 9-bis, ter,  quater,  quinquies  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  da  parte  del  Commissario   straordinario,
nell'esercizio di quanto previsto dall'art. 2  del  decreto-legge  n.
189/2016, nonche', ai sensi dell'art.  31  del  codice  del  processo
amministrativo, l'accertamento dell'obbligo  dell'amministrazione  di
provvedere.