Art. 6 Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi 1. Per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge, la domanda di concessione dei contributi e' presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli articoli 20, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il professionista attesta la conformita' dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA: a) estremi della scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1 redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, o altra certificazione professionale prevista dalle ordinanze commissariali; b) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 1 del medesimo decreto, e la SCIA con i documenti previsti dall'art. 5 della presente ordinanza; c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione di riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da una relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilita' la congruita' del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entita' del contributo richiesto, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto-legge e dalle ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria, che possono riguardare anche opere strutturali, in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge; d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, nei termini previsti dall'art. 10 dell'ordinanza n. 95 del 2020; e) i documenti indicati nella piattaforma informatica della struttura commissariale. 2. Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al vice Commissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall'art. 12-bis del decreto-legge, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento e' di novanta giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'art. 12-bis del decreto-legge ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita', anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il vice Commissario o suo delegato, nei successivi dieci giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo, in osservanza di quanto disposto dal presente articolo, ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione. 5. Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune, ai sensi dell'art. 12 della presente ordinanza. 6. Tutti i termini per la conclusione del procedimento, previsti dalla presente ordinanza, decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse puo' chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi 9, 9-bis, ter, quater, quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016, nonche', ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.