Art. 7 SCIA parziale e Conferenza regionale 1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all'edificio oggetto del contributo non sia piu' disponibile, il professionista puo' limitarsi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis del decreto-legge, ad attestare in luogo della conformita' edilizia e urbanistica, la sola conformita' dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis dell'art. 12-bis del decreto-legge, la conformita' dell'intervento all'edificio preesistente al sisma consiste nell'attestare, da parte del professionista, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' rese dal proprietario, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, o di documentazione fotografica probante, che l'intervento non determini variazioni volumetriche dell'edificio preesistente e risulti conforme alla normativa edilizia ed antisismica vigente. 3. La Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) si esprime sulla conformita' urbanistica dell'intervento, attestando la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilita' assoluta dell'area, nonche' la conformita' dell'intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ove adottato; b) acquisisce, ove necessario, i pareri ambientali, paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli idrogeologici, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8 della presente ordinanza; c) acquisisce l'autorizzazione sismica nonche', ove occorra, i pareri degli enti competenti ai fini della formazione del titolo edilizio, nel rispetto dell'art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 24 luglio 2018, n. 89 per gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente, o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione di cui alla lettera a). 4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza che costituisce presupposto al decreto di concessione del contributo e di titolo edilizio, e' adottata di regola entro il termine di trenta giorni dalla convocazione e comunque, ove necessario, nei termini stabiliti dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.