Art. 7 
 
 
                            SCIA parziale 
                       e Conferenza regionale 
 
  1. Nel caso in cui, a  causa  del  sisma  o  per  motivi  di  forza
maggiore,  il  titolo  edilizio  relativo  all'edificio  oggetto  del
contributo  non  sia  piu'  disponibile,   il   professionista   puo'
limitarsi,  ai  sensi  del   comma   1-bis   dell'art.   12-bis   del
decreto-legge, ad attestare in luogo  della  conformita'  edilizia  e
urbanistica,   la   sola   conformita'    dell'intervento    proposto
all'edificio preesistente al sisma. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma  1-bis  dell'art.  12-bis  del
decreto-legge,   la    conformita'    dell'intervento    all'edificio
preesistente  al  sisma  consiste  nell'attestare,   da   parte   del
professionista,  anche  sulla  base  di   dichiarazioni   sostitutive
dell'atto di notorieta' rese dal proprietario, ai sensi dell'art.  47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000,  o  di
documentazione fotografica probante, che l'intervento  non  determini
variazioni volumetriche dell'edificio preesistente e risulti conforme
alla normativa edilizia ed antisismica vigente. 
  3. La Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241: 
      a) si esprime sulla  conformita'  urbanistica  dell'intervento,
attestando la  legittima  preesistenza  dell'edificio  danneggiato  e
l'assenza  di  vincoli  urbanistici  di   inedificabilita'   assoluta
dell'area,  nonche'  la  conformita'  dell'intervento  al   Programma
straordinario  di   ricostruzione   di   cui   all'art.   3-bis   del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ove adottato; 
      b)   acquisisce,   ove   necessario,   i   pareri   ambientali,
paesaggistici e culturali di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, ivi compresi quelli idrogeologici, fermo restando quanto
stabilito dal successivo art. 8 della presente ordinanza; 
      c) acquisisce l'autorizzazione sismica nonche', ove occorra,  i
pareri degli enti competenti ai  fini  della  formazione  del  titolo
edilizio, nel rispetto dell'art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge
24 luglio 2018, n. 89 per gli eventuali interventi da  realizzare  in
sanatoria ai sensi della normativa  vigente,  o,  ove  adottato,  del
Programma straordinario di ricostruzione di cui alla lettera a). 
  4. La determinazione motivata di conclusione della  conferenza  che
costituisce presupposto al decreto di concessione del contributo e di
titolo edilizio, e' adottata di regola entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla convocazione e comunque,  ove  necessario,  nei  termini
stabiliti dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Qualora sia necessario acquisire  un  solo  parere  o  una  sola
autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e  il
parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.