Art. 9 Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio 1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 28 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli interventi eseguiti in assenza della SCIA nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, o in difformita' da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una SCIA in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'art. 37, comma 4 e dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nei modi e agli effetti ivi previsti. 2. Le SCIA o le domande di permesso di costruire relative a edifici per i quali siano state presentate istanze di sanatoria o di condono edilizio, diverse rispetto a quelle riconducibili all'art. 1-sexies del decreto-legge 28 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono disciplinate secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 3. Nel caso di abusi in totale o grave difformita', o variazione essenziale, dal titolo edilizio, o che determinino un aumento della superficie o dei volumi o rischi per la statica e la sicurezza dell'edificio, risultanti dalle pratiche di condono o sanatoria pendenti o riscontrati su segnalazione dei professionisti incaricati, ai fini dell'efficacia del titolo edilizio abilitativo e della concessione del contributo, nei modi previsti dalla presente ordinanza, e' necessario che sia adottato il relativo provvedimento di definizione del procedimento. 4. Le difformita' parziali o lievi nelle tipologie di interventi soggetti a SCIA o permesso di costruire, sono sanzionate ai sensi del titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo procedimenti propri, i cui esiti sono comunicati dal comune agli Uffici speciali per la ricostruzione. 5. Alle sanatorie presentate successivamente alla data del 24 agosto 2016 relative ad abusi che hanno determinato un aumento di superficie o di volume non spetta comunque il contributo per la parte eccedente. 6. Sono comunque fatti salvi gli aumenti di cubatura o di superficie consentiti dalle leggi regionali o da miglioramenti antisismici o di efficientamento energetico. 7. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce abuso edilizio: a) la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni rispetto al progetto autorizzato; b) gli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione del manufatto; c) le difformita' tra lo stato legittimo, come desumibile dai titoli edilizi presentati o rilasciati, e le mappe e le piantine catastali, che presentano difformita' grafiche anche in planimetria o traslazioni formali dell'immobile, solitamente dovute anch'esse ai differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei decenni.