Art. 9 
 
 
                    Edifici soggetti a sanatoria 
                         o condono edilizio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 28 maggio 2018  n.
55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018,  n.  89,
per gli interventi eseguiti in assenza della SCIA  nelle  ipotesi  di
cui all'art. 22, comma 1, lett. a) del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, o in difformita' da essa, il proprietario
dell'immobile, pur se diverso dal responsabile  dell'abuso,  presenta
contestualmente alla domanda di contributo una SCIA in sanatoria,  in
deroga alle previsioni di cui all'art. 37, comma 4 e dell'art. 93 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nei  modi  e
agli effetti ivi previsti. 
  2. Le SCIA o le domande di permesso di costruire relative a edifici
per i quali siano state presentate istanze di sanatoria o di  condono
edilizio, diverse rispetto a quelle riconducibili  all'art.  1-sexies
del decreto-legge 28 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89  o,  ove  adottato,  del  Programma
straordinario di  ricostruzione,  sono  disciplinate  secondo  quanto
previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 
  3. Nel caso di abusi in totale o grave  difformita',  o  variazione
essenziale, dal titolo edilizio, o che determinino un  aumento  della
superficie o dei volumi o  rischi  per  la  statica  e  la  sicurezza
dell'edificio, risultanti  dalle  pratiche  di  condono  o  sanatoria
pendenti o riscontrati su segnalazione dei professionisti incaricati,
ai fini  dell'efficacia  del  titolo  edilizio  abilitativo  e  della
concessione  del  contributo,  nei  modi  previsti   dalla   presente
ordinanza, e' necessario che sia adottato il  relativo  provvedimento
di definizione del procedimento. 
  4. Le difformita' parziali o lievi nelle  tipologie  di  interventi
soggetti a SCIA o permesso di costruire, sono sanzionate ai sensi del
titolo IV, capo II, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, secondo procedimenti propri, i  cui  esiti  sono
comunicati dal comune agli Uffici speciali per la ricostruzione. 
  5. Alle sanatorie  presentate  successivamente  alla  data  del  24
agosto 2016 relative ad abusi che hanno  determinato  un  aumento  di
superficie o di volume non spetta comunque il contributo per la parte
eccedente. 
  6.  Sono  comunque  fatti  salvi  gli  aumenti  di  cubatura  o  di
superficie  consentiti  dalle  leggi  regionali  o  da  miglioramenti
antisismici o di efficientamento energetico. 
  7. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce abuso edilizio: 
      a) la  realizzazione  di  un  manufatto  di  minori  dimensioni
rispetto al progetto autorizzato; 
      b) gli interventi  che  rientrano  nelle  tolleranze  esecutive
ammesse all'epoca di realizzazione del manufatto; 
      c) le difformita' tra lo stato legittimo, come  desumibile  dai
titoli edilizi presentati o rilasciati, e  le  mappe  e  le  piantine
catastali, che presentano difformita' grafiche anche in planimetria o
traslazioni formali dell'immobile, solitamente  dovute  anch'esse  ai
differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso
dei decenni.