Art. 3 
 
 
               Delega per l'emanazione di linee guida 
 
  1. I  Programmi  straordinari  di  ricostruzione,  predisposti  dal
competente Ufficio speciale per la ricostruzione, anche  su  proposta
dei comuni, possono riguardare unitariamente tutti i comuni in ambito
regionale o ciascuno dei comuni ricompresi negli elenchi di cui  agli
articoli 1 e 2 della presente ordinanza. Essi  hanno  prevalentemente
natura programmatica e di indirizzo  nei  confronti  degli  strumenti
della pianificazione urbanistica, dei programmi e dei progetti  della
ricostruzione  pubblica  e  privata  e  possono   essere   aggiornati
annualmente. I Programmi straordinari di ricostruzione hanno  valenza
urbanistica  nelle  parti  in  cui  autorizzano   le   deroghe   alla
pianificazione  urbanistica  nelle  forme  e  nei   limiti   previsti
dall'art. 3-bis citato. I  Programmi  straordinari  di  ricostruzione
tengono altresi'  conto  degli  atti  di  perimetrazione  dei  centri
storici, ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettera  e)  e  dei  piani
attuativi, ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto,  gia'  adottati  o
approvati dai comuni. 
  2. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni  dalla  data
di efficacia della presente ordinanza, emana, con i provvedimenti  di
cui  all'art.  2,  comma  2  del  decreto,  le  «Linee  guida   della
ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal sisma»  sulla  base
dei seguenti principi: 
    a) il principio della conformita' degli edifici da  realizzare  a
quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro  planivolumetrico
e  configurazione   degli   esterni,   fatte   salve   le   modifiche
plani-volumetriche e di  sedime  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa  antisismica,  igienico-sanitaria,  di   sicurezza   e   di
efficientamento energetico; 
    b) l'individuazione dei parametri urbanistici da derogare  quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indici di  edificabilita';
altezza degli edifici e altezza utile  interna,  vincoli;  limiti  di
sagoma e configurazione degli esterni; 
    c) l'individuazione  del  regime  giuridico-amministrativo  degli
interventi ammessi per tipologie di intervento sulla base  del  testo
unico  dell'edilizia,  fermo  restando  che  e'  sempre  ammessa   la
ristrutturazione edilizia con totale demolizione e  ricostruzione  ai
sensi dell'art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380; 
    d) esclusione delle costruzioni interessate da interventi edilizi
abusivi che non  siano  ricompresi  nelle  ipotesi  di  cui  all'art.
1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29  maggio  2018,  n.   55,
convertito con modificazioni dalla  legge  24  luglio  2018,  n.  89,
ovvero  per  i  quali  sono  stati  emessi  i  relativi   ordini   di
demolizione; 
    e) definizione dei modelli della ricostruzione  pubblica  e  ogni
altro elemento ritenuto utile sulla base dell'istruttoria con  Uffici
speciali della ricostruzione e delle intese con le regioni e i comuni
interessati.