Art. 3 Delega per l'emanazione di linee guida 1. I Programmi straordinari di ricostruzione, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, anche su proposta dei comuni, possono riguardare unitariamente tutti i comuni in ambito regionale o ciascuno dei comuni ricompresi negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza. Essi hanno prevalentemente natura programmatica e di indirizzo nei confronti degli strumenti della pianificazione urbanistica, dei programmi e dei progetti della ricostruzione pubblica e privata e possono essere aggiornati annualmente. I Programmi straordinari di ricostruzione hanno valenza urbanistica nelle parti in cui autorizzano le deroghe alla pianificazione urbanistica nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 3-bis citato. I Programmi straordinari di ricostruzione tengono altresi' conto degli atti di perimetrazione dei centri storici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) e dei piani attuativi, ai sensi dell'art. 11 del decreto, gia' adottati o approvati dai comuni. 2. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di efficacia della presente ordinanza, emana, con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto, le «Linee guida della ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal sisma» sulla base dei seguenti principi: a) il principio della conformita' degli edifici da realizzare a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche plani-volumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e di efficientamento energetico; b) l'individuazione dei parametri urbanistici da derogare quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indici di edificabilita'; altezza degli edifici e altezza utile interna, vincoli; limiti di sagoma e configurazione degli esterni; c) l'individuazione del regime giuridico-amministrativo degli interventi ammessi per tipologie di intervento sulla base del testo unico dell'edilizia, fermo restando che e' sempre ammessa la ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; d) esclusione delle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione; e) definizione dei modelli della ricostruzione pubblica e ogni altro elemento ritenuto utile sulla base dell'istruttoria con Uffici speciali della ricostruzione e delle intese con le regioni e i comuni interessati.