Art. 4 
 
 
                   Entrata in vigore ed efficacia 
 
  1. In considerazione della necessita' di dare  forte  impulso  alle
attivita' connesse  alla  ricostruzione,  la  presente  ordinanza  e'
dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1,
quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016.  La  stessa  entra  in
vigore dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione  sul  sito  del
commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto  2016
(www.sisma2016.gov.it). 
  2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
    Roma, 30 aprile 2020 
 
                                Il Commissario straordinario: Legnini 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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