Art. 4 Entrata in vigore ed efficacia 1. In considerazione della necessita' di dare forte impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 30 aprile 2020 Il Commissario straordinario: Legnini Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1006