Art. 3 Disposizioni varie sui professionisti 1. All'art. 6, comma 1, dei protocolli di intesa di cui agli allegati A) e B) dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, alla lettera e) la parola «settantacinque» e' sostituita con «centocinquanta»; alla lettera f) la parola «settantacinque» e' sostituita con «centoventi» e la parola «quarantacinque» e' sostituita con «novanta». 2. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l'inizio dei lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo completa della documentazione prevista. Per i geologi la conclusione dell'incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica. 3. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all'art. 34, comma 6 del decreto-legge n. 189/2016, la prestazione professionale del geologo, dei progettisti e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si intende ultimata con la validazione e approvazione del progetto e, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore, che si avviano con il verbale di inizio dei lavori, si intendono ultimate con il collaudo o la regolare esecuzione dell'opera. 4. In materia di appalti pubblici, i professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento devono essere iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.».