Art. 3 
 
                Disposizioni varie sui professionisti 
 
  1. All'art. 6, comma 1,  dei  protocolli  di  intesa  di  cui  agli
allegati A) e B) dell'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,  come
modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, alla lettera e) la
parola «settantacinque»  e'  sostituita  con  «centocinquanta»;  alla
lettera f) la parola «settantacinque» e' sostituita con  «centoventi»
e la parola «quarantacinque» e' sostituita con «novanta». 
  2.  Ai  fini  della  verifica  della  concentrazione  di  incarichi
contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art.  34,  comma
7, del decreto-legge n. 189/2016,  la  prestazione  principale  e  le
prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da  intendersi
concluse all'atto della concessione del  contributo  da  parte  degli
Uffici speciali per  la  ricostruzione,  mentre  per  la  prestazione
principale di direzione lavori e  le  prestazioni  parziali  relative
alla fase di esecuzione dei lavori, che si  avvia  con  l'inizio  dei
lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente  con
la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza
di saldo completa della documentazione prevista.  Per  i  geologi  la
conclusione dell'incarico si ha con il  deposito  del  progetto,  che
include la relazione, sulla piattaforma informatica. 
  3.  Ai  fini  della  verifica  della  concentrazione  di  incarichi
contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all'art. 34,  comma
6 del decreto-legge n. 189/2016,  la  prestazione  professionale  del
geologo, dei progettisti e del coordinatore della sicurezza  in  fase
di  progettazione  si  intende  ultimata   con   la   validazione   e
approvazione del progetto e, per quanto concerne  le  prestazioni  di
direzione dei lavori, di coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione e di collaudatore, che si avviano con il verbale di inizio
dei lavori, si intendono ultimate  con  il  collaudo  o  la  regolare
esecuzione dell'opera. 
  4. In materia di appalti pubblici, i professionisti  interessati  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  devono  essere  iscritti
all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n.  189  del
2016, ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al medesimo
elenco da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di  cui  agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del  2000,  fatto  salvo   il   buon   esito   della   stessa   prima
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 50 del 2016.».