Art. 2 
 
            Organizzazione della struttura commissariale 
 
  1. Il  Commissario  straordinario  e'  l'organo  di  vertice  della
struttura commissariale, della quale  determina  gli  indirizzi  e  i
risultati e ne assicura il coordinamento. 
  2. La struttura commissariale, per il perseguimento delle finalita'
e l'esercizio delle funzioni di cui  all'art.  1,  e'  articolata  in
uffici  di  diretta  collaborazione  e  Direzione  generale  per   lo
svolgimento delle  funzioni  istituzionali.  La  Direzione  generale,
costituita  come  ufficio  di  livello  dirigenziale   generale,   e'
articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. 
  3. Alla Direzione generale ed agli uffici di  livello  dirigenziale
non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui all'art.
5. Al fine  di  assicurare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa, nonche' il rispetto dei  termini  procedimentali,  il
dirigente preposto al servizio affari generali, personale, risorse  e
contabilita', che assume  la  veste  di  funzionario  delegato,  puo'
essere  autorizzato,  con  specifici  provvedimenti  del  commissario
straordinario,  all'acquisto  ed  alla  conseguente  emanazione   dei
relativi ordinativi di  spesa  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
servizi  strumentali  indispensabili  per  il   funzionamento   della
struttura  stessa,  nel  limite  di  diecimila   euro   per   ciascun
ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle
ordinanze commissariali. In  tali  casi,  il  dirigente  e'  altresi'
autorizzato all'impiego delle risorse del fondo per la  ricostruzione
di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  4. Il  commissario  straordinario,  nell'ambito  dell'attivita'  di
gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui e' soggetto
attuatore, puo' delegare ai dirigenti la  stipula  dei  contratti  di
affidamento dei lavori e le successive attivita'  di  gestione  degli
stessi. 
  5. I  responsabili  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del
commissario straordinario e gli  esperti  previsti  dall'art.  2  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  settembre  2016,  sono
nominati con provvedimento del medesimo commissario. 
  6. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale  generale  e
non  generale  sono  nominati  con  provvedimenti   del   commissario
straordinario. 
  7. Per gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto
di IVA e oneri di legge, se dovuti, e'  stabilito  con  provvedimento
del commissario straordinario, nel limite dello stanziamento  massimo
previsto da apposito decreto commissariale. 
  8. Fermo restando il contingente numerico  degli  esperti  previsto
all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
settembre 2016, il commissario straordinario puo' altresi'  conferire
incarichi di studio e/o consulenza a  soggetti  in  possesso  di  una
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e  che
pertanto possano assicurare  un  rilevante  supporto  alla  struttura
commissariale. Il relativo trattamento economico e' stabilito con  il
provvedimento di nomina nel  limite  dello  stanziamento  massimo  da
stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario. 
  9. Per il supporto allo  svolgimento  dei  compiti  attribuiti,  il
commissario straordinario puo' istituire, con proprio  provvedimento,
gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere  chiamati
a far parte anche le professionalita' di cui ai precedenti commi 5  e
8  del  presente  articolo.  Con  il  provvedimento  istitutivo  sono
stabiliti eventuali  compensi  e  rimborsi  spese  da  attribuire  ai
componenti  dei  gruppi  di  lavoro  e  nuclei  di  esperti  per   lo
svolgimento delle attivita' affidate. Detti oneri sono posti a carico
delle spese di funzionamento della struttura.