Art. 2 Organizzazione della struttura commissariale 1. Il Commissario straordinario e' l'organo di vertice della struttura commissariale, della quale determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento. 2. La struttura commissariale, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, e' articolata in uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, e' articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. 3. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui all'art. 5. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente preposto al servizio affari generali, personale, risorse e contabilita', che assume la veste di funzionario delegato, puo' essere autorizzato, con specifici provvedimenti del commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente e' altresi' autorizzato all'impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 4. Il commissario straordinario, nell'ambito dell'attivita' di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui e' soggetto attuatore, puo' delegare ai dirigenti la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attivita' di gestione degli stessi. 5. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del commissario straordinario e gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono nominati con provvedimento del medesimo commissario. 6. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del commissario straordinario. 7. Per gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, e' stabilito con provvedimento del commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale. 8. Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il commissario straordinario puo' altresi' conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il relativo trattamento economico e' stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario. 9. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il commissario straordinario puo' istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalita' di cui ai precedenti commi 5 e 8 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attivita' affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della struttura.