Art. 4 Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120 1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, puo' nominare fino a due sub commissari ai fini di quanto previsto dal medesimo comma. 2. Il commissario straordinario, con il provvedimento di nomina dei sub commissari, ne stabilisce altresi' il relativo compenso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120. 3. I sub commissari operano in stretto raccordo con il commissario e secondo le direttive da questo impartite, nonche' provvedono, su richiesta del medesimo Commissario, a relazionare in maniera dettagliata sulle attivita' svolte in ragione di quanto previsto dal predetto art. 11, comma 2, e sui risultati raggiunti. 4. Per lo svolgimento delle proprie attivita', i sub commissari sono coadiuvati da apposito Ufficio di supporto, secondo la disciplina di cui al comma 5. Al predetto ufficio e' preposto un responsabile. 5. L'ufficio di cui al comma 4 assicura il supporto ai sub commissari per tutte le attivita' agli stessi demandate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare, l'ufficio sovrintende alla predisposizione degli atti di diretta competenza dei sub commissari nonche' al raccordo con il direttore generale ed i dirigenti dei servizi per l'adozione dei provvedimenti da sottoporre ai sub commissari. Assicura il raccordo con il commissario straordinario ed i suoi uffici di diretta collaborazione nonche' degli elementi e degli atti utili per la loro attivita' ed ogni altro atto agli stessi necessario. 6. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio di supporto dei sub commissari, e ne stabilisce il trattamento economico. 7. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, stabilisce le risorse umane da assegnare all'Ufficio di supporto dei sub commissari, da individuare tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016. Il commissario straordinario, al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, puo' altresi' conferire incarichi di studio e/o consulenza ai sensi dell'art. 2, comma 8, della presente ordinanza. 8. I sub commissari, nell'espletamento delle attivita' agli stessi assegnate, possono avvalersi degli esperti e consulenti di cui all'art. 2, commi 5 e 8, e degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 3 della presente ordinanza.