Art. 4 
 
Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'art. 11  del
  decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, con la
  legge 11 settembre 2020, n. 120 
 
  1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art.  11,  comma  2,
terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,
con modificazioni, con la legge  11  settembre  2020,  n.  120,  puo'
nominare fino a due sub commissari ai fini  di  quanto  previsto  dal
medesimo comma. 
  2. Il commissario straordinario, con il provvedimento di nomina dei
sub commissari, ne stabilisce altresi' il relativo compenso, ai sensi
dell'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n.
76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge  11  settembre
2020, n. 120. 
  3. I sub commissari operano in stretto raccordo con il  commissario
e secondo le direttive da questo impartite,  nonche'  provvedono,  su
richiesta  del  medesimo  Commissario,  a  relazionare   in   maniera
dettagliata sulle attivita' svolte in ragione di quanto previsto  dal
predetto art. 11, comma 2, e sui risultati raggiunti. 
  4. Per lo svolgimento delle proprie  attivita',  i  sub  commissari
sono  coadiuvati  da  apposito  Ufficio  di  supporto,   secondo   la
disciplina di cui al comma 5. Al  predetto  ufficio  e'  preposto  un
responsabile. 
  5. L'ufficio di  cui  al  comma  4  assicura  il  supporto  ai  sub
commissari per tutte le attivita'  agli  stessi  demandate  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020,  convertito,
con modificazioni, con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120.  In
particolare, l'ufficio sovrintende alla predisposizione degli atti di
diretta competenza dei sub commissari  nonche'  al  raccordo  con  il
direttore generale ed i dirigenti  dei  servizi  per  l'adozione  dei
provvedimenti da sottoporre ai sub commissari. Assicura  il  raccordo
con  il  commissario  straordinario  ed  i  suoi  uffici  di  diretta
collaborazione nonche' degli elementi e degli atti utili per la  loro
attivita' ed ogni altro atto agli stessi necessario. 
  6.  Il  Commissario  straordinario,  con   proprio   provvedimento,
conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio  di  supporto  dei
sub commissari, e ne stabilisce il trattamento economico. 
  7.  Il  Commissario  straordinario,  con   proprio   provvedimento,
stabilisce le risorse umane da assegnare all'Ufficio di supporto  dei
sub commissari,  da  individuare  tenuto  conto  di  quanto  previsto
all'art. 50, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge  n.  189
del 2016.  Il  commissario  straordinario,  al  fine  di  attuare  le
disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del
2020, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre  2020,
n. 120, puo' altresi' conferire incarichi di studio e/o consulenza ai
sensi dell'art. 2, comma 8, della presente ordinanza. 
  8. I sub commissari, nell'espletamento delle attivita' agli  stessi
assegnate, possono  avvalersi  degli  esperti  e  consulenti  di  cui
all'art. 2, commi 5 e 8, e degli uffici di diretta collaborazione  di
cui all'art. 3 della presente ordinanza.