Art. 5 
 
                         Direzione generale 
 
  1. La  Direzione  generale,  costituita  come  ufficio  di  livello
dirigenziale generale, svolge tutte le attivita' di amministrazione e
gestione strumentali all'esercizio delle attribuzioni e  dei  compiti
del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge, nonche'  al
funzionamento della struttura. 
  2. A  capo  della  Direzione  generale  per  lo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali e' preposto  il  dirigente  generale  di  cui
all'art. 50, comma  3,  del  decreto-legge.  In  caso  di  temporanea
vacanza del  posto,  per  l'esercizio  delle  funzioni  direttive  il
Commissario straordinario con proprio  provvedimento  puo'  designare
uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al  successivo
comma 4. 
  3.  Restano  ferme  le  funzioni   di   supporto   al   Commissario
straordinario assicurate  dal  direttore  generale  della  Ragioneria
generale dello Stato di cui all'art. 50, comma 4, del decreto-legge. 
  4.  Per  l'espletamento  dei   compiti   di   cui   alla   presente
disposizione, la Direzione generale e' articolata in due  servizi  di
livello dirigenziale  non  generale:  il  Servizio  affari  generali,
personale, risorse e contabilita'  e  il  Servizio  tecnico  per  gli
interventi di ricostruzione, la cui  articolazione  e'  indicata  con
successivi provvedimenti del Commissario straordinario.  I  dirigenti
dei Servizi di livello dirigenziale non generale  sono  nominati  dal
Commissario ai sensi di quanto previsto  dall'art.  2,  comma  6,  su
proposta del direttore generale. 
  5. La Direzione generale in particolare: 
    cura, secondo le direttive del  Commissario  straordinario  e  in
raccordo con i dirigenti dei servizi, l'organizzazione del  personale
e della struttura commissariale; 
    coadiuva il Commissario  straordinario  nel  coordinamento  della
programmazione della spesa; 
    cura     il     riscontro     preventivo      di      regolarita'
amministrativo-contabile sugli atti di spesa; 
    cura, in raccordo con  l'Ufficio  del  consigliere  giuridico,  i
rapporti con ANAC e con la Struttura di missione antimafia sisma 2016
del Ministero dell'interno, di cui all'art. 30 del decreto-legge, per
la vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali; 
    provvede, in collaborazione con l'Ufficio monitoraggio e stato di
attuazione   dei   programmi,   alla   gestione   della   piattaforma
informatizzata per l'acquisizione e il monitoraggio degli  interventi
oggetto di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche; 
    assicura, in collaborazione con i dirigenti dei servizi, ciascuno
nell'ambito delle funzioni  assegnate,  le  funzioni  in  materia  di
prevenzione della corruzione,  tutela  della  riservatezza  dei  dati
personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti  e  gli
adempimenti normativamente previsti. 
  6. Il Servizio affari generali, personale, risorse  e  contabilita'
in particolare: 
    cura la gestione degli affari generali e del personale che  opera
presso la struttura,  nonche'  del  contingente  di  esperti  di  cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  settembre
2016 e dei consulenti di cui all'art. 2, comma 8, e di  cui  all'art.
4, comma 7, della  presente  ordinanza,  ed  il  coordinamento  degli
aspetti amministrativi ed economici relativi al  personale  assegnato
agli Uffici speciali; 
    cura la corretta tenuta delle scritture contabili  inerenti  alla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario; 
    rilascia i pareri di regolarita' amministrativo  contabile  sugli
atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa; 
    cura  la   gestione   della   corrispondenza,   vigilando   sulla
correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della
struttura commissariale; 
    assicura  la  programmazione  e  gestione  delle  procedure   per
l'acquisto  di  beni  e  servizi  strumentali   all'attivita'   della
struttura; 
    cura la pubblicazione delle ordinanze e  la  pubblicazione  degli
atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le
norme vigenti in materia di trasparenza; 
    cura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di  salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
  7. Il Servizio tecnico  per  gli  interventi  di  ricostruzione  in
particolare: 
    cura le attivita' di competenza della struttura commissariale  in
relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione  privata  e
di ricostruzione pubblica; 
    assicura la gestione delle attivita' di realizzazione delle opere
pubbliche di cui il Commissario straordinario e' soggetto attuatore e
rilascia  i  pareri  di  regolarita'  tecnica  e  amministrativa  sui
relativi atti di gestione e di spesa; 
    coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai  professionisti,
imprese e cittadini  al  fine  di  assicurare  un  costante  supporto
tecnico   e/o   informativo   in   relazione   agli   interventi   di
ricostruzione, raccordandosi con l'Ufficio del consigliere  giuridico
e con l'Ufficio stampa e comunicazione, anche al fine di implementare
un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale; 
    gestisce     l'elenco     dei     professionisti      provvedendo
all'aggiornamento  periodico  dei  dati  e   all'allineamento   della
piattaforma   informatica   alle    previsioni    normative,    anche
sopravvenute; 
    coadiuva l'Ufficio del consigliere giuridico, per le  materie  di
competenza, per l'attivita'  di  redazione  delle  ordinanze  di  cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e  degli  altri  provvedimenti
commissariali. 
  8. Ai sensi  dell'art.  50,  comma  1,  del  decreto-legge,  con  i
successivi   provvedimenti   di   organizzazione    possono    essere
individuate, nell'ambito dei due servizi e quale  loro  articolazione
interna,  anche  aree  e  unita'   organizzative   di   livello   sub
dirigenziale,  in  relazione  alle  specificita'  funzionali  e  alle
competenze. Al coordinamento delle aree e unita' organizzative, ferme
restando  le  competenze  e  le  responsabilita'  dei  dirigenti  dei
servizi, possono essere preposte unita' di personale in  possesso  di
titolo  di  studio  ed  esperienza  professionale  coerente  con   le
competenze dell'area o della unita' organizzativa. 
  9. Nell'esercizio delle proprie  funzioni  il  direttore  generale,
sulla base delle  specifiche  esigenze  connesse  alle  attivita'  da
svolgere, sentito il Commissario straordinario, assegna le unita'  di
personale alla Direzione generale ed ai servizi. 
  10. Per tutto quanto  non  diversamente  stabilito  dalla  presente
ordinanza,  al  direttore  generale  e  ai   dirigenti   di   livello
dirigenziale non generale di cui al presente articolo si  applica  la
disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.