Art. 5 Direzione generale 1. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attivita' di amministrazione e gestione strumentali all'esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge, nonche' al funzionamento della struttura. 2. A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' preposto il dirigente generale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento puo' designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 4. 3. Restano ferme le funzioni di supporto al Commissario straordinario assicurate dal direttore generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 50, comma 4, del decreto-legge. 4. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente disposizione, la Direzione generale e' articolata in due servizi di livello dirigenziale non generale: il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilita' e il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, la cui articolazione e' indicata con successivi provvedimenti del Commissario straordinario. I dirigenti dei Servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, su proposta del direttore generale. 5. La Direzione generale in particolare: cura, secondo le direttive del Commissario straordinario e in raccordo con i dirigenti dei servizi, l'organizzazione del personale e della struttura commissariale; coadiuva il Commissario straordinario nel coordinamento della programmazione della spesa; cura il riscontro preventivo di regolarita' amministrativo-contabile sugli atti di spesa; cura, in raccordo con l'Ufficio del consigliere giuridico, i rapporti con ANAC e con la Struttura di missione antimafia sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'art. 30 del decreto-legge, per la vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali; provvede, in collaborazione con l'Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi, alla gestione della piattaforma informatizzata per l'acquisizione e il monitoraggio degli interventi oggetto di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche; assicura, in collaborazione con i dirigenti dei servizi, ciascuno nell'ambito delle funzioni assegnate, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti. 6. Il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilita' in particolare: cura la gestione degli affari generali e del personale che opera presso la struttura, nonche' del contingente di esperti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e dei consulenti di cui all'art. 2, comma 8, e di cui all'art. 4, comma 7, della presente ordinanza, ed il coordinamento degli aspetti amministrativi ed economici relativi al personale assegnato agli Uffici speciali; cura la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario; rilascia i pareri di regolarita' amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa; cura la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della struttura commissariale; assicura la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attivita' della struttura; cura la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza; cura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 7. Il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione in particolare: cura le attivita' di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica; assicura la gestione delle attivita' di realizzazione delle opere pubbliche di cui il Commissario straordinario e' soggetto attuatore e rilascia i pareri di regolarita' tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa; coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai professionisti, imprese e cittadini al fine di assicurare un costante supporto tecnico e/o informativo in relazione agli interventi di ricostruzione, raccordandosi con l'Ufficio del consigliere giuridico e con l'Ufficio stampa e comunicazione, anche al fine di implementare un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale; gestisce l'elenco dei professionisti provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati e all'allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute; coadiuva l'Ufficio del consigliere giuridico, per le materie di competenza, per l'attivita' di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali. 8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge, con i successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei due servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unita' organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificita' funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unita' organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilita' dei dirigenti dei servizi, possono essere preposte unita' di personale in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unita' organizzativa. 9. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attivita' da svolgere, sentito il Commissario straordinario, assegna le unita' di personale alla Direzione generale ed ai servizi. 10. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.