Art. 7 
 
                Disposizioni in materia di personale 
                    impiegato nella ricostruzione 
 
  1. Il Commissario straordinario,  nell'ambito  del  contingente  di
personale di cui all'art. 50, comma 2, del  decreto-legge,  provvede,
sulla base di specifiche  esigenze,  all'assegnazione  del  personale
destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale,  nei
limiti delle risorse a tal fine disponibili, e secondo  le  modalita'
previste  dall'art.  50,  comma  3,  lettere  a),  b)   e   c),   del
decreto-legge. 
  2.  Il  Commissario  straordinario,  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie e degli eventuali limiti numerici  stabiliti  con  legge,
provvede, sentita la cabina di coordinamento, alla  ripartizione  del
personale da impiegare nelle attivita' di ricostruzione, anche  sulla
base di apposite convenzioni stipulate  con  l'Agenzia  azionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e con
Fintecna S.p.a.