Art. 7 Disposizioni in materia di personale impiegato nella ricostruzione 1. Il Commissario straordinario, nell'ambito del contingente di personale di cui all'art. 50, comma 2, del decreto-legge, provvede, sulla base di specifiche esigenze, all'assegnazione del personale destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, e secondo le modalita' previste dall'art. 50, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge. 2. Il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie e degli eventuali limiti numerici stabiliti con legge, provvede, sentita la cabina di coordinamento, alla ripartizione del personale da impiegare nelle attivita' di ricostruzione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia azionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e con Fintecna S.p.a.