Art. 8 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.  2,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, agli  oneri
per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le  risorse
stanziate  per  il  funzionamento  della  struttura  del  Commissario
straordinario. 
  2. Con provvedimenti adottati  dal  Commissario  straordinario,  si
provvede all'assegnazione delle risorse per  il  funzionamento  della
struttura, individuando le voci  di  spesa  con  l'indicazione  delle
relative somme. 
  3. Al fine di garantire una piu' completa  e  trasparente  gestione
della  contabilita',  il  Commissario  straordinario,   con   proprio
provvedimento, adotta, su proposta del direttore generale  e  sentito
il dirigente del  Servizio  affari  generali,  personale,  risorse  e
contabilita', apposita  disciplina  di  gestione  della  contabilita'
speciale che contempli la redazione di un budget delle spese su  base
annua e che contenga le assegnazioni delle risorse  per  i  programmi
della ricostruzione e per le altre attivita' e spese poste  a  carico
del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del
2016.