Art. 8 Norma finanziaria 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario. 2. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme. 3. Al fine di garantire una piu' completa e trasparente gestione della contabilita', il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, adotta, su proposta del direttore generale e sentito il dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilita', apposita disciplina di gestione della contabilita' speciale che contempli la redazione di un budget delle spese su base annua e che contenga le assegnazioni delle risorse per i programmi della ricostruzione e per le altre attivita' e spese poste a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.