Art. 4 I piani attuativi 1. I piani attuativi previsti all'art. 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono facoltativi. 2. I piani attuativi in via di adozione si adeguano ai principi della presente ordinanza e del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, come convertito, con particolare riferimento: a) al regime degli interventi diretti conformi al preesistente di cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza; b) al regime dei titoli edilizi ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, della presente ordinanza. 3. I piani attuativi disciplinano in particolare: a) la delocalizzazione di insiemi di edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, con le relative opere di urbanizzazione e i servizi, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni, il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza e altre varianti necessarie; b) eventuali prescrizioni o indicazioni di carattere costruttivo, tipologico, morfologico, architettonico per gli interventi sul patrimonio edilizio storico; c) opere e infrastrutture pubbliche ricomprese nel perimetro del piano; d) nell'ambito dell'impianto urbano preesistente: creazione spazi pubblici, individuazione di spazi aperti o vie d'accesso prioritarie a scopo di sicurezza, altre azioni di riqualificazione o rigenerazione urbana non attuabili in conformita' col preesistente, tenendo conto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza; 4. Nei comuni individuati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 101/2020, e successive eventuali integrazioni, i piani attuativi approvati concorrono e fanno parte integrante del Programma straordinario di ricostruzione. 5. I piani attuativi non sono soggetti a V.a.s. o a verifica di assoggettabilita', a meno che non ricorrano contemporaneamente le tre condizioni poste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 come modificato ai sensi dell'art. 9, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55; 6. La struttura commissariale cura il monitoraggio e assicura la coerenza degli strumenti della programmazione e pianificazione con gli indirizzi e i contenuti della presente ordinanza al fine di garantirne l'efficace attuazione e la qualita' urbanistica ed edilizia della ricostruzione.