(( Art. 1 - bis 
 
         Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento 
                    della diffusione del COVID-19 
 
  1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del  territorio
nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di
diverse regioni o province  autonome,  fatti  salvi  gli  spostamenti
motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di
necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  comunque  consentito  il
rientro  alla  propria  residenza,  domicilio   o   abitazione,   con
esclusione  degli  spostamenti  verso  le  seconde  case  ubicate  in
un'altra regione o provincia autonoma. 
  2.  Nei  giorni  9  e  10  gennaio  2021,  nell'intero   territorio
nazionale, ad eccezione delle regioni  alle  quali  si  applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2
del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2020, ma sono consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini,  con  esclusione,  in
ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
  3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui  si  applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
301 del 3 dicembre 2020, e' altresi' consentito  lo  spostamento,  in
ambito comunale, verso una  sola  abitazione  privata  una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso tra  le  ore  05,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone  disabili  o
non autosufficienti conviventi. Per  i  comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al  presente  comma
e' consentito anche per una distanza non superiore  a  30  chilometri
dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti
verso i capoluoghi di provincia. 
  4. Nel periodo di cui al comma  1  del  presente  articolo  restano
ferme, per quanto  non  previsto  dal  presente  decreto,  le  misure
adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo degli articoli 2 e  3  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020
          (Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
          marzo 2020, n.  19),  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Per il testo  dell'articolo  2,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, si veda nei riferimenti
          normativi all'articolo 1.