(( Art. 1 - ter 
 
        Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale 
 
  1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74, e' aggiunto il seguente: 
    «16-quater. Il Ministro  della  salute,  con  propria  ordinanza,
secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e  16-ter,  applica  alle
regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno  scenario
almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato,  ovvero
in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di  rischio  almeno
moderato, ove  nel  relativo  territorio  si  manifesti  un'incidenza
settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le
misure individuate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n.  35,  aggiuntive  e  progressive  rispetto  a  quelle
applicabili nell'intero territorio nazionale». 
    2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio
2021, il Ministro della salute, con  propria  ordinanza,  secondo  le
procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74, applica a una o  piu'  regioni  nel  cui  territorio  si
manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi  ogni  100.000
abitanti: 
      a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo  scenario  e'  almeno  di
tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato; 
      b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo  scenario  e'  almeno  di
tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  16-bis  e
          16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16   maggio   2020,   n.   125,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n.  74   (Ulteriori   misure   urgenti   per   fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2020, n. 177: 
                «Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
                16-bis. Il  Ministero  della  salute,  con  frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020  in
          coerenza con il documento  in  materia  di  "Prevenzione  e
          risposta  a  COVID-19:   evoluzione   della   strategia   e
          pianificazione nella fase di  transizione  per  il  periodo
          autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre  2020,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi'  sui
          dati monitorati il  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu'  regioni  nel
          cui  territorio  si  manifesta  un  piu'  elevato   rischio
          epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano  le
          specifiche misure individuate con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri tra quelle di  cui  all'articolo
          1, comma  2,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
          territorio  nazionale.  Le  ordinanze  di  cui  al  secondo
          periodo sono efficaci per un  periodo  minimo  di  quindici
          giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio  risulti
          necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono
          comunque meno allo scadere del  termine  di  efficacia  dei
          decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sulla
          base dei quali sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di
          reiterazione.   L'accertamento   della    permanenza    per
          quattordici giorni in  un  livello  di  rischio  o  in  uno
          scenario inferiore a quello che ha  determinato  le  misure
          restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
          Con ordinanza del Ministro della salute, adottata  d'intesa
          con i Presidenti  delle  regioni  interessate,  in  ragione
          dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
          cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
          30 aprile 2020, puo' essere in ogni  momento  prevista,  in
          relazione a  specifiche  parti  del  territorio  regionale,
          l'esenzione  dall'applicazione  delle  misure  di  cui   al
          secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
          e della cabina di regia di cui al  presente  articolo  sono
          pubblicati per estratto in relazione  al  monitoraggio  dei
          dati nel sito internet istituzionale  del  Ministero  della
          salute.  Ferma  restando  l'ordinanza  del  Ministro  della
          salute del  4  novembre  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
          quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                16-ter.   L'accertamento   della    permanenza    per
          quattordici giorni in un  livello  di  rischio  o  scenario
          inferiore  a  quello   che   ha   determinato   le   misure
          restrittive, effettuato ai sensi  del  comma  16-bis,  come
          verificato dalla cabina di regia, comporta  l'applicazione,
          per un  ulteriore  periodo  di  quattordici  giorni,  delle
          misure relative  allo  scenario  immediatamente  inferiore,
          salvo che la cabina di regia  ritenga  congruo  un  periodo
          inferiore.  Sono  fatti  salvi  gli  atti   gia'   adottati
          conformemente ai principi definiti dal presente comma. 
                (Omissis).». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1,   comma   2,   del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, si vedano i riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo degli articoli 2 e  3  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre  2020,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.