(( Art. 1 - quater 
 
      Progressiva ripresa dell'attivita' scolastica in presenza 
 
  1. Dal giorno 11  gennaio  2021  al  giorno  16  gennaio  2021,  le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme
flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai  sensi
degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno  al  50  per
cento  della  popolazione  studentesca  delle  predette   istituzioni
l'attivita' didattica in presenza. La restante  parte  dell'attivita'
didattica e' svolta tramite il ricorso  alla  didattica  a  distanza.
Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui  all'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  3  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020,
nonche' in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio
2021, l'attivita' didattica delle istituzioni scolastiche di  cui  al
presente comma si svolge a  distanza  per  il  100  per  cento  della
popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche. 
  2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma
1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020.  Per  lo  stesso
periodo  resta  fermo  altresi',  per  ogni  istituzione  scolastica,
comprese quelle di cui al  citato  comma  1,  quanto  previsto  dallo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre
2020 in ordine alla possibilita' di svolgere  attivita'  in  presenza
qualora sia necessario  l'uso  di  laboratori  o  per  mantenere  una
relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica
degli alunni con disabilita' o con bisogni educativi speciali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275
          (Regolamento recante norme in materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.  15
          marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10
          agosto 1999, n. 186, S.O.: 
                «Art. 4 (Autonomia didattica). -  1.  Le  istituzioni
          scolastiche, nel rispetto della liberta'  di  insegnamento,
          della liberta' di scelta educativa delle famiglie  e  delle
          finalita' generali del sistema,  a  norma  dell'articolo  8
          concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
          funzionali alla realizzazione del diritto ad  apprendere  e
          alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono  e
          valorizzano le diversita', promuovono le  potenzialita'  di
          ciascuno   adottando   tutte   le   iniziative   utili   al
          raggiungimento del successo formativo. 
                2.   Nell'esercizio   dell'autonomia   didattica   le
          istituzioni scolastiche regolano i tempi  dell'insegnamento
          e dello svolgimento delle singole  discipline  e  attivita'
          nel modo piu' adeguato al tipo  di  studi  e  ai  ritmi  di
          apprendimento degli  alunni.  A  tal  fine  le  istituzioni
          scolastiche   possono   adottare   tutte   le   forme    di
          flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro: 
                  a) l'articolazione modulare del monte  ore  annuale
          di ciascuna disciplina e attivita'; 
                  b) la definizione di  unita'  di  insegnamento  non
          coincidenti   con   l'unita'   oraria   della   lezione   e
          l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio  di
          cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; 
                  c)    l'attivazione    di    percorsi     didattici
          individualizzati,  nel  rispetto  del  principio   generale
          dell'integrazione degli alunni nella classe e  nel  gruppo,
          anche in relazione agli alunni in  situazione  di  handicap
          secondo quanto previsto dalla legge  5  febbraio  1992,  n.
          104; 
                  d) l'articolazione modulare  di  gruppi  di  alunni
          provenienti dalla stessa o da diverse classi o  da  diversi
          anni di corso; 
                  e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
          disciplinari. 
                3.  Nell'ambito  dell'autonomia   didattica   possono
          essere  programmati,  anche  sulla  base  degli   interessi
          manifestati   dagli   alunni,   percorsi   formativi    che
          coinvolgono   piu'   discipline   e   attivita',    nonche'
          insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese  e
          accordi internazionali. 
                4.  Nell'esercizio  della  autonomia   didattica   le
          istituzioni    scolastiche    assicurano    comunque     la
          realizzazione di iniziative  di  recupero  e  sostegno,  di
          continuita' e di orientamento scolastico  e  professionale,
          coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
          enti locali in materia  di  interventi  integrati  a  norma
          dell'articolo  139,  comma  2,  lett.   b),   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano  inoltre  le
          modalita' e i  criteri  di  valutazione  degli  alunni  nel
          rispetto della normativa nazionale  ed  i  criteri  per  la
          valutazione  periodica  dei  risultati   conseguiti   dalle
          istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. 
                5. La  scelta,  l'adozione  e  l'utilizzazione  delle
          metodologie e degli strumenti  didattici,  ivi  compresi  i
          libri di testo, sono coerenti  con  il  Piano  dell'offerta
          formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con  criteri
          di   trasparenza   e   tempestivita'.   Esse    favoriscono
          l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. 
                6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e  per
          il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi  dei
          singoli   alunni   sono   individuati   dalle   istituzioni
          scolastiche avuto  riguardo  agli  obiettivi  specifici  di
          apprendimento di cui all'articolo 8 e  tenuto  conto  della
          necessita' di facilitare i  passaggi  tra  diversi  tipi  e
          indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
          formativi, di agevolare le uscite e i rientri  tra  scuola,
          formazione professionale e mondo del lavoro. Sono  altresi'
          individuati i criteri per  il  riconoscimento  dei  crediti
          formativi relativi alle  attivita'  realizzate  nell'ambito
          dell'ampliamento  dell'offerta  formativa   o   liberamente
          effettuate  dagli  alunni   e   debitamente   accertate   o
          certificate. 
                7.  Il  riconoscimento  reciproco  dei  crediti   tra
          diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono
          effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17
          della legge 24 giugno  1997,  n.  196,  fermo  restando  il
          valore legale dei titoli di  studio  previsti  dall'attuale
          ordinamento.» 
                «Art.  5   (Autonomia   organizzativa).   -   1.   Le
          istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda
          l'impiego dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia
          espressione di liberta' progettuale e sia coerente con  gli
          obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e  indirizzo
          di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
          innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 
                2. Gli adattamenti  del  calendario  scolastico  sono
          stabiliti dalle istituzioni scolastiche in  relazione  alle
          esigenze derivanti dal Piano  dell'offerta  formativa,  nel
          rispetto delle funzioni in materia  di  determinazione  del
          calendario scolastico  esercitate  dalle  Regioni  a  norma
          dell'articolo  138,  comma  1,  lettera  d)   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
                3.  L'orario  complessivo  del  curricolo  e   quello
          destinato  alle  singole  discipline   e   attivita'   sono
          organizzati in modo flessibile, anche  sulla  base  di  una
          programmazione     plurisettimanale,     fermi     restando
          l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque  giorni
          settimanali  e  il  rispetto   del   monte   ore   annuale,
          pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
          attivita' obbligatorie. 
                4. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di
          impiego dei  docenti  possono  essere  diversificate  nelle
          varie  classi  e  sezioni  in  funzione   delle   eventuali
          differenziazioni    nelle    scelte    metodologiche     ed
          organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre  2020,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.