(( Art. 1 - quinquies 
 
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
  COVID-19  per  i  soggetti  incapaci  ricoverati  presso  strutture
  sanitarie assistenziali 
 
  1.  Le  persone  incapaci  ricoverate  presso  strutture  sanitarie
assistenziali,  comunque  denominate,  esprimono   il   consenso   al
trattamento sanitario per le vaccinazioni  anti  COVID-19  del  piano
strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178,  a  mezzo  del  relativo  tutore,  curatore  o
amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo
4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017  e
della volonta' eventualmente gia' espressa dall'interessato ai  sensi
del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo
1, comma 418, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  ovvero  della
volonta' che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere
e di volere. 
  2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora  il  fiduciario,
il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o  non
siano in  alcun  modo  reperibili  per  almeno  quarantotto  ore,  il
direttore sanitario o,  in  difetto,  il  responsabile  medico  della
residenza sanitaria assistenziale  (RSA),  o  dell'analoga  struttura
comunque denominata, in cui la  persona  incapace  e'  ricoverata  ne
assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine  della
prestazione del consenso di  cui  al  comma  1.  In  tali  casi,  nel
documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle
verifiche effettuate per accertare lo stato di  incapacita'  naturale
dell'interessato. In mancanza sia del  direttore  sanitario  sia  del
responsabile  medico  della  struttura,  le  attivita'  previste  dal
presente comma  sono  svolte  dal  direttore  sanitario  dell'azienda
sanitaria locale (ASL)  competente  per  territorio  sulla  struttura
stessa o da un suo delegato. 
  3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e  2  del  presente
articolo, sentiti,  quando  gia'  noti,  il  coniuge,  l'altra  parte
dell'unione  civile  o  la  persona  stabilmente  convivente  o,   in
mancanza, il parente piu' prossimo entro il terzo grado,  se  accerta
che il trattamento vaccinale e'  idoneo  ad  assicurare  la  migliore
tutela della  salute  della  persona  ricoverata,  esprime  in  forma
scritta, ai sensi dell'articolo 3,  commi  3  e  4,  della  legge  22
dicembre  2017,  n.  219,  il  consenso  alla  somministrazione   del
trattamento  vaccinale  anti  COVID-19  e  dei  successivi  eventuali
richiami e  ne  da'  comunicazione  al  dipartimento  di  prevenzione
sanitaria competente per territorio. 
  4. Il consenso di cui al comma 3 del  presente  articolo,  reso  in
conformita' alla volonta' dell'interessato espressa  ai  sensi  degli
articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in  mancanza,
in conformita' a quella delle persone di cui al primo  periodo  dello
stesso comma 3, e'  immediatamente  e  definitivamente  efficace.  Il
consenso non puo'  essere  espresso  in  difformita'  dalla  volonta'
dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e  4  della
legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di  cui
al primo periodo dello stesso comma 3. In caso di rifiuto  di  queste
ultime,  il  direttore  sanitario,  il  responsabile   medico   della
struttura in cui l'interessato  e'  ricoverato  ovvero  il  direttore
sanitario dell'ASL o un suo delegato puo' chiedere,  con  ricorso  al
giudice tutelare ai sensi dell'articolo  3,  comma  5,  della  citata
legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la
vaccinazione. 
  5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del  comma  4,  per
difetto di disposizioni di volonta'  dell'interessato,  anticipate  o
attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui
al primo periodo del comma 3, il consenso  al  trattamento  vaccinale
sottoscritto dall'amministratore di  sostegno  di  cui  al  comma  2,
unitamente  alla  documentazione  comprovante  la   sussistenza   dei
presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e'  comunicato  immediatamente,
anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della
struttura in cui l'interessato  e'  ricoverato  al  giudice  tutelare
competente per territorio sulla struttura stessa. 
  6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui
al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali  accertamenti
quando  dai  documenti  ricevuti  non  emerge  la   sussistenza   dei
presupposti di cui  al  comma  3,  convalida  con  decreto  motivato,
immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma  5,
ovvero ne rifiuta la convalida. 
  7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di
cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6  e'  comunicato
all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del
comma  2,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  presso  la
struttura dove la persona e' ricoverata. Il decorso  del  termine  di
cui al presente comma priva di  ogni  effetto  il  provvedimento  del
giudice tutelare che sia comunicato successivamente. 
  8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti
COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino
alla comunicazione del decreto di convalida. 
  9. Decorso il termine di  cui  al  comma  7  senza  che  sia  stata
effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai
sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. 
  10. In caso di rifiuto della somministrazione  del  vaccino  o  del
relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile
medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato,
ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile  o
la persona stabilmente convivente e i parenti  fino  al  terzo  grado
possono ricorrere al giudice  tutelare,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga  la
sottoposizione al trattamento vaccinale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                457. Per garantire il piu'  efficace  contrasto  alla
          diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro  della  salute
          adotta con proprio decreto avente natura non  regolamentare
          il  piano  strategico  nazionale   dei   vaccini   per   la
          prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2,  finalizzato  a
          garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale  sul
          territorio nazionale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della  legge
          22 dicembre 2017, n. 219  (Norme  in  materia  di  consenso
          informato e di  disposizioni  anticipate  di  trattamento),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12: 
                «Art. 3 (Minori e incapaci). - 1. La  persona  minore
          di eta' o incapace ha  diritto  alla  valorizzazione  delle
          proprie capacita'  di  comprensione  e  di  decisione,  nel
          rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma  1.  Deve
          ricevere informazioni sulle scelte  relative  alla  propria
          salute in modo consono alle sue capacita' per essere  messa
          nelle condizioni di esprimere la sua volonta'. 
                2. Il consenso informato al trattamento sanitario del
          minore  e'  espresso  o  rifiutato   dagli   esercenti   la
          responsabilita' genitoriale  o  dal  tutore  tenendo  conto
          della volonta' della persona minore, in relazione alla  sua
          eta' e al suo grado di maturita', e avendo  come  scopo  la
          tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel
          pieno rispetto della sua dignita'. 
                3. Il consenso informato della persona interdetta  ai
          sensi dell'articolo 414 del codice  civile  e'  espresso  o
          rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto  ove  possibile,
          avendo come scopo la  tutela  della  salute  psicofisica  e
          della vita della  persona  nel  pieno  rispetto  della  sua
          dignita'. 
                4. Il consenso informato della persona inabilitata e'
          espresso dalla medesima persona inabilitata.  Nel  caso  in
          cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui
          nomina preveda l'assistenza necessaria o la  rappresentanza
          esclusiva in ambito sanitario,  il  consenso  informato  e'
          espresso o rifiutato anche dall'amministratore di  sostegno
          ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto  della  volonta'
          del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di
          intendere e di volere. 
                5. Nel caso in cui  il  rappresentante  legale  della
          persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di
          sostegno,  in  assenza  delle  disposizioni  anticipate  di
          trattamento   (DAT)   di   cui   all'articolo   4,   o   il
          rappresentante legale della persona minore rifiuti le  cure
          proposte e  il  medico  ritenga  invece  che  queste  siano
          appropriate  e  necessarie,  la  decisione  e'  rimessa  al
          giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della
          persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406
          e  seguenti  del  codice  civile  o  del   medico   o   del
          rappresentante legale della struttura sanitaria.» 
                «Art. 4 (Disposizioni anticipate di  trattamento).  -
          1. Ogni persona maggiorenne e  capace  di  intendere  e  di
          volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di
          autodeterminarsi   e   dopo   avere   acquisito    adeguate
          informazioni mediche sulle conseguenze  delle  sue  scelte,
          puo', attraverso le DAT, esprimere le proprie  volonta'  in
          materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso  o  il
          rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
          terapeutiche  e  a  singoli  trattamenti  sanitari.  Indica
          altresi' una persona di sua fiducia, di seguito  denominata
          «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti  nelle
          relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 
                2. Il fiduciario deve essere una persona  maggiorenne
          e capace di intendere e  di  volere.  L'accettazione  della
          nomina  da  parte  del  fiduciario  avviene  attraverso  la
          sottoscrizione delle DAT o  con  atto  successivo,  che  e'
          allegato alle DAT. Al fiduciario e'  rilasciata  una  copia
          delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare  alla  nomina  con
          atto scritto, che e' comunicato al disponente. 
                3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal
          disponente in qualsiasi momento, con  le  stesse  modalita'
          previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 
                4.  Nel  caso  in   cui   le   DAT   non   contengano
          l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o
          sia deceduto o sia divenuto  incapace,  le  DAT  mantengono
          efficacia in merito alle volonta' del disponente.  In  caso
          di necessita', il giudice tutelare provvede alla nomina  di
          un amministratore di sostegno, ai  sensi  del  capo  I  del
          titolo XII del libro I del codice civile. 
                5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma   6
          dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle DAT,
          le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal
          medico stesso, in accordo con il fiduciario,  qualora  esse
          appaiano palesemente incongrue o  non  corrispondenti  alla
          condizione clinica attuale del paziente  ovvero  sussistano
          terapie  non  prevedibili  all'atto  della  sottoscrizione,
          capaci di offrire concrete  possibilita'  di  miglioramento
          delle condizioni di vita. Nel  caso  di  conflitto  tra  il
          fiduciario e il medico, si procede ai sensi  del  comma  5,
          dell'articolo 3. 
                6. Le DAT devono essere redatte per atto  pubblico  o
          per scrittura  privata  autenticata  ovvero  per  scrittura
          privata  consegnata  personalmente  dal  disponente  presso
          l'ufficio dello stato civile del comune  di  residenza  del
          disponente  medesimo,  che  provvede   all'annotazione   in
          apposito  registro,  ove  istituito,   oppure   presso   le
          strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui
          al comma 7.  Sono  esenti  dall'obbligo  di  registrazione,
          dall'imposta  di  bollo  e  da  qualsiasi  altro   tributo,
          imposta, diritto e tassa. Nel caso  in  cui  le  condizioni
          fisiche del paziente non  lo  consentano,  le  DAT  possono
          essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi
          che consentano alla persona con disabilita' di  comunicare.
          Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e
          revocabili in ogni momento. Nei  casi  in  cui  ragioni  di
          emergenza e urgenza impedissero di  procedere  alla  revoca
          delle DAT con le forme  previste  dai  periodi  precedenti,
          queste possono essere revocate  con  dichiarazione  verbale
          raccolta o videoregistrata da un medico,  con  l'assistenza
          di due testimoni. 
                7. Le regioni che adottano modalita'  telematiche  di
          gestione della cartella clinica o  il  fascicolo  sanitario
          elettronico o altre modalita' informatiche di gestione  dei
          dati del singolo iscritto al Servizio  sanitario  nazionale
          possono, con proprio atto,  regolamentare  la  raccolta  di
          copia delle DAT, compresa l'indicazione del  fiduciario,  e
          il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al
          firmatario la  liberta'  di  scegliere  se  darne  copia  o
          indicare dove esse siano reperibili. 
                8. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero della salute,  le
          regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della
          possibilita' di redigere  le  DAT  in  base  alla  presente
          legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 418, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                418. E' istituita presso il  Ministero  della  salute
          una  banca  dati   destinata   alla   registrazione   delle
          disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso  le
          quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere  e  di
          volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di
          autodeterminarsi, puo' esprimere  le  proprie  volonta'  in
          materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso  o  il
          rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
          terapeutiche  e  a  singoli   trattamenti   sanitari.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          2 milioni di euro per l'anno 2018. 
                (Omissis).».