Art. 2 
 
               Contributo a fondo perduto da destinare 
              all'attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati  dalle  misure  restrittive   introdotte   dal   presente
decreto-legge  per  contenere  la  diffusione  ((  dell'epidemia   di
COVID-19 )), e' riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto,  nel
limite massimo di 455 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  190
milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data
di entrata in vigore del  presente  decreto,  hanno  la  partita  IVA
attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972  n.  633,  dichiarano  di  svolgere  come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nella  tabella  di  cui  all'allegato  1  del  presente  decreto.  Il
contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 1° dicembre 2020. 
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai  soggetti
che hanno gia' beneficiato del contributo  a  fondo  perduto  di  cui
all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia  delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. 
  3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. In ogni caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 
  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
l'anno 2020 (( e a 190  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ))  si
provvede a valere sul Fondo (( di cui all'articolo  13-duodecies  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176  )).  Ai  fini  dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre
          1972, n. 292, S.O.: 
                «Art. 35 (Disposizione regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni   di   inizio,   variazione   e    cessazione
          attivita'). - 1. I soggetti che  intraprendono  l'esercizio
          di un'impresa, arte  o  professione  nel  territorio  dello
          Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
          farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
                2. Dalla dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
                  a) per le persone fisiche, il cognome  e  nome,  il
          luogo  e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,   la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
                  b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
                  c)  per  i  soggetti  residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
                  d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo  o
          i luoghi in cui viene esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
                  e)  per  i  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
          commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed  i  dati
          identificativi dell'internet service provider; 
                  e-bis) per  i  soggetti  che  intendono  effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
                  f) ogni altro elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
                3. In caso di variazione di alcuno degli elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
                4. In caso di cessazione  dell'attivita'  il  termine
          per la presentazione della dichiarazione di cui al comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
          operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo  6,  per
          le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
          dell'imposta. 
                5.  I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
                6. Le dichiarazioni previste  dal  presente  articolo
          sono presentate in via telematica secondo  le  disposizioni
          di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
                7.  L'ufficio  rilascia  o  invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
                7-bis. L'opzione di cui al comma 2,  lettera  e-bis),
          determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
          soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
          intracomunitarie, di cui all'articolo  17  del  regolamento
          (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010;  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume  che  un
          soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
          intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
          riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
          alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
          fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
          partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
          previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 
                7-ter. 
                8. I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  nel  registro
          delle imprese ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA)   ai   sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione  dell'articolo  8,
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate. 
                9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
                10. Le dichiarazioni previste dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
                11. I soggetti  incaricati  di  cui  all'articolo  3,
          commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono  al  contribuente
          una  copia  della  dichiarazione  attestante  la  data   di
          consegna con l'impegno alla trasmissione in via  telematica
          e  rilasciano  la  certificazione  restituita  dall'Agenzia
          delle   entrate   attestante   l'avvenuta   operazione    e
          contenente, in caso  di  inizio  attivita',  il  numero  di
          partita IVA attribuito al contribuente. 
                12. In caso di presentazione delle  dichiarazioni  in
          via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
                13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
                14. Ai fini della conservazione  delle  dichiarazioni
          si applicano le disposizioni previste per la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
                15. Le modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. 
                15-bis. L'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   Uffici,
          avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
          verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
          identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
          In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
          cessazione della  partiva  IVA  e  provvede  all'esclusione
          della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
          effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  Provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
          modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
          modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
          della stessa dalla banca dati medesima. 
                15-ter. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
                  a) specifiche informazioni da  richiedere  all'atto
          della dichiarazione di inizio di attivita'; 
                  b)  tipologie   di   contribuenti   per   i   quali
          l'attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  la
          possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
          38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
                15-quater. 
                15-quinquies.   L'Agenzia   delle   entrate   procede
          d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che,
          sulla base dei dati  e  degli  elementi  in  suo  possesso,
          risultano  non  aver  esercitato   nelle   tre   annualita'
          precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche
          o professionali. Sono fatti salvi i poteri di  controllo  e
          accertamento    dell'amministrazione    finanziaria.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma,   prevedendo   forme   di   comunicazione
          preventiva al contribuente.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   25   del
          decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  19  maggio   2020,   n.   128,   S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77 (Misure urgenti in materia  di  salute,  sostegno  al
          lavoro  e  all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180,
          S.O.: 
                «Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1.  Al  fine
          di   sostenere   i    soggetti    colpiti    dall'emergenza
          epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo  a
          fondo perduto a favore  dei  soggetti  esercenti  attivita'
          d'impresa e  di  lavoro  autonomo  e  di  reddito  agrario,
          titolari di partita  IVA,  di  cui  al  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
          unico delle imposte sui redditi. 
                2. Il contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1
          non spetta, in ogni caso,  ai  soggetti  la  cui  attivita'
          risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza  di
          cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo  74,
          ai soggetti di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui  redditi  e  ai  contribuenti  che  hanno
          diritto alla percezione  delle  indennita'  previste  dagli
          articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
          iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di   previdenza
          obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno  1994,
          n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
                3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
          reddito agrario di cui all'articolo  32  del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nonche'  ai  soggetti  con
          ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere  a)  e  b),
          del medesimo testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  o
          compensi di cui all'articolo  54,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico delle imposte sui redditi  non  superiori  a  5
          milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a  quello
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                4. Il contributo a fondo perduto spetta a  condizione
          che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese
          di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell'ammontare
          del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile  2019.
          Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
          fa riferimento alla data di  effettuazione  dell'operazione
          di cessione di  beni  o  di  prestazione  dei  servizi.  Il
          predetto contributo spetta anche in assenza  dei  requisiti
          di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
                5. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato applicando una percentuale alla differenza  tra
          l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese  di
          aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
          del mese di aprile 2019 come segue: 
                  a) venti per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi   indicati   al   comma   3   non   superiori    a
          quattrocentomila euro nel periodo  d'imposta  precedente  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                  b) quindici per cento per i soggetti con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori  a  quattrocentomila
          euro e fino a un milione  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto; 
                  c) dieci per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
          e fino a cinque  milioni  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
                6. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          riconosciuto, comunque, ai soggetti  di  cui  al  comma  1,
          beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
          importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
          a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche. 
                7. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle  imposte  sui  redditi,  e  non  concorre  alla
          formazione del valore della produzione  netta,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
          i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate  o
          ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza  deve
          essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
          della  procedura  telematica  per  la  presentazione  della
          stessa, come definita con il  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
                9.  L'istanza  di  cui  al  comma  8  contiene  anche
          l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche'  i
          soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano  nelle
          condizioni ostative di cui  all'articolo  67  del  medesimo
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
          tentativi  di  infiltrazioni  criminali,   con   protocollo
          d'intesa sottoscritto tra  il  Ministero  dell'interno,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle
          entrate sono disciplinati i controlli di cui  al  libro  II
          del decreto legislativo n. 159 del  2011  anche  attraverso
          procedure   semplificate   ferma    restando,    ai    fini
          dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
          l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
          decreto legislativo n.  159  del  2011,  in  considerazione
          dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
          dai riscontri  di  cui  al  periodo  precedente  emerga  la
          sussistenza di  cause  ostative,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede alle attivita' di recupero del contributo ai  sensi
          del  successivo  comma  12.   Colui   che   ha   rilasciato
          l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
          la reclusione da due anni a sei anni. In caso  di  avvenuta
          erogazione del contributo, si  applica  l'articolo  322-ter
          del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
          Guardia di finanza stipulano apposito  protocollo  volto  a
          regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
          dati e delle informazioni di cui al  comma  8,  nonche'  di
          quelli relativi ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
          attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al
          decreto legislativo n. 68 del 2001. 
                10. Le modalita' di  presentazione  dell'istanza,  il
          suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
          stessa e  ogni  altro  elemento  necessario  all'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo sono definiti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                11.   Sulla   base   delle   informazioni   contenute
          nell'istanza di cui al  comma  8,  il  contributo  a  fondo
          perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate  mediante
          accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
          intestato  al  soggetto  beneficiario.  I  fondi  con   cui
          elargire i contributi sono accreditati  sulla  contabilita'
          speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi
          di  Bilancio".  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   al
          monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma  8
          e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
          richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
          dichiarati si applicano gli  articoli  31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in  parte  non
          spettante, anche a seguito del  mancato  superamento  della
          verifica antimafia, l'Agenzia  delle  entrate  recupera  il
          contributo non spettante, irrogando le sanzioni  in  misura
          corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          applicando gli interessi dovuti ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 421 a 423, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          comma 16, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di  cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Per le controversie relative all'atto  di  recupero
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del
          contributo, l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo
          cessi o le societa' e gli  altri  enti  percettori  cessino
          l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
          via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
          8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi
          del contributo spettante e  a  esibirli  a  richiesta  agli
          organi  istruttori  dell'amministrazione  finanziaria.   In
          questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui  al  comma
          12  e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto   firmatario
          dell'istanza. 
                14. Nei casi di percezione del contributo in tutto  o
          in parte non spettante si applica  l'articolo  316-ter  del
          codice penale. 
                15. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati
          in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13-duodecies  del
          decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  ottobre  2020,  n.  269,  Edizione
          straordinaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          18 dicembre 2020,  n.  176  (Ulteriori  misure  urgenti  in
          materia di tutela della salute, sostegno  ai  lavoratori  e
          alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 319, S.O.: 
                «Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e  di
          compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee).  -
          1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree  del
          territorio nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di
          elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
          si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
          ai sensi dell'articolo 19-bis. 
                2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle  misure
          di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis,  9-bis,  9-quinquies,
          13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
          delle ordinanze del Ministro della salute del  10  novembre
          2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  10
          novembre 2020,  del  13  novembre  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020,  e  del  20
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  290
          del  21  novembre  2020,  nonche'  in   conseguenza   delle
          eventuali successive ordinanze del Ministro  della  salute,
          adottate ai sensi dell'articolo  19-bis,  si  provvede  nei
          limiti del  fondo  allo  scopo  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di 1.790 milioni di euro per  l'anno  2020  e
          190,1 milioni di euro per l'anno 2021. 
                3. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  2  sono
          utilizzate anche per  le  eventuali  regolazioni  contabili
          mediante versamento sulla contabilita'  speciale  n.  1778,
          intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".  In
          relazione alle maggiori esigenze derivanti  dall'attuazione
          degli articoli 9-bis, 13-bis,  13-terdecies  e  22-bis,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, nei limiti delle risorse disponibili  del  fondo
          di cui al comma 2, le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
          anche in conto residui. 
                4. Le risorse del  fondo  non  utilizzate  alla  fine
          dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate  nel  conto
          dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
          previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi. 
                5. Le disposizioni di cui  agli  articoli  1,  1-bis,
          8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e  delle
          condizioni previsti dalla comunicazione  della  Commissione
          europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",   e
          successive modificazioni. 
                6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.».