(( Art. 2 - bis 
 
              Credito d'imposta per canoni di locazione 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  a  condizione  che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi  nel
mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto
allo stesso mese dell'anno 2019». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  28,  comma  5  del
          decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  19  maggio   2020,   n.   128,   S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77 (Misure urgenti in materia  di  salute,  sostegno  al
          lavoro  e  all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180,
          S.O.: 
                «Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
          degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).  -
          (Omissis). 
                5. Il credito d'imposta di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis e 4 e' commisurato all'importo  versato  nel  periodo
          d'imposta 2020 con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
          marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
          ricettive con attivita' solo stagionale con  riferimento  a
          ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno  e  luglio.  Ai
          soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
          d'imposta  spetta  a  condizione  che  abbiano  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel  mese  di
          riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto  allo
          stesso mese del periodo d'imposta  precedente.  Il  credito
          d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di  cui  al
          periodo  precedente  ai   soggetti   che   hanno   iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per  le
          imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
          operator, il credito d'imposta spetta  fino  al  30  aprile
          2021. 
                (Omissis).».