Art. 11. Accesso agli atti del Comitato 1. L'accesso agli atti del Comitato e' disciplinato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241». 2. L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le deliberazioni del Comitato - in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi e imprese e al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - e' differito alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto. 3. In conformita' con quanto previsto dall'art. 1, lettere c), d), e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2011, n. 143, che sottrae all'accesso i documenti propedeutici alle deliberazioni del CIPESS ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti, non e' consentito l'accesso alle delibere, e alla relativa documentazione istruttoria, non aventi efficacia perche' non ammesse al visto da parte della Corte dei conti.