Art. 12 Misure attuative delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i soggetti privati e i titolari di attivita' economiche e produttive, ricadenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017, devono presentare entro e non oltre il 31 marzo 2021 istanza presso i comuni territorialmente competenti con le modalita' specificate nel successivo comma 2. 2. Le richieste di contributo devono essere corredate di perizia asseverata, redatta dai professionisti incaricati, per interventi relativi a edifici, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delocalizzazione mediante acquisto di fabbricato equivalente, e per le sole attivita' economiche e produttive anche per il ristoro dei beni mobili strumentali, delle infrastrutture fisse o mobili, delle scorte e dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP. La perizia deve descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalita' diretto tra il danno subito e gli eventi in argomento, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, e l'eventuale dichiarazione relativa al riconoscimento di contributi con il finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'. 3. Nella ricognizione di cui al comma 1 non sono ricompresi gli immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonche' tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni. 4. In presenza di ruderi o di edifici collabenti danneggiati dagli eventi in argomento, i soggetti legittimati potranno presentare istanza corredata da perizia asseverata, fermo restando le specifiche tecniche richieste al comma 2. 5. Le risultanze della ricognizione di cui al comma 1 devono essere trasmesse dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti all'Ufficio speciale di riferimento, attraverso le modalita' definite da quest'ultimo, entro il 15 marzo 2021. 6. Il Commissario straordinario di Governo a seguito della trasmissione degli elenchi di cui al comma 5 procedera' all'emanazione di apposita ordinanza finalizzata alla regolamentazione e concessione dei contributi in relazione alle risorse finanziarie disponibili. 7. Gli enti pubblici competenti sui territori ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono presentare presso l'Ufficio speciale di riferimento, entro il 31 marzo 2021, la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico. 8. Le attivita' ricognitive dei danni, di cui al presente articolo, non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.