Art. 15 Modifiche all'ordinanza n. 100 del 2020 1. All'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «a) euro 600.000,00 per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; il limite di importo e' elevato a euro 1.500.000,00 per gli edifici con oltre quattro unita' immobiliari e fino a 10 unita' immobiliari e ad euro 2.000.000,00 per gli edifici con oltre 10 unita' immobiliari;»; b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «b) euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attivita' produttive che presentano danni gravi; il limite di importo e' elevato a euro 3.000.000,00 per gli edifici con oltre quattro unita' immobiliari e fino a 10 unita' immobiliari e ad euro 5.000.000,00 per gli edifici con oltre 10 unita' immobiliari;»; c) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6, dopo il punto e virgola, e' aggiunta la seguente frase: «resta salva la facolta' di effettuare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda. Qualora, concluso il procedimento, il professionista non abbia provveduto alla comunicazione di cui al precedente periodo, l'USR gli assegna un ulteriore termine perentorio di trenta giorni, con l'avvertenza che l'inutile decorso di questo nuovo termine determinera' l'automatica improcedibilita' della domanda di contributo. Fermi restando i termini per la presentazione delle domande previsti dalle ordinanze commissariali, nelle ipotesi di cui al precedente periodo il soggetto legittimato ha la facolta' di riproporre la domanda, che sara' tuttavia esaminata e trattata dall'USR come una domanda nuova secondo l'ordine cronologico di esame delle pratiche in base alla data di presentazione.».