Art. 4 
 
               Modifiche ed integrazioni all'ordinanza 
                       n. 51 del 28 marzo 2018 
 
  1. All'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni: 
    a) al comma 1 dell'art. 2 le parole «, ovvero  l'attribuzione  di
un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti  al  sisma  2009»
sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In caso di modifica in senso peggiorativo dell'esito di
agibilita' accertata mediante procedura AeDES su  edifici  inagibili,
isolati  o  in  aggregato,  per  precedenti  sismi  e  per  i   quali
all'istanza di sopralluogo prodotta a seguito degli ulteriori  eventi
sismici registratisi nel corso  del  2016  e  2017  non  abbia  fatto
seguito  la  redazione  di   perizia   asseverata   con   conseguente
autorizzazione  del  COR,   i   professionisti   incaricati   possono
provvedere alla presentazione delle RCR sulla piattaforma informatica
a tal fine predisposta dal Commissario straordinario entro i  termini
di scadenza previsti. In presenza di scheda FAST - Non  utilizzabile,
la presentazione delle RCR e' subordinata alla preventiva validazione
del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure  di  cui
all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da  parte
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»; 
      «2-ter. Per gli edifici non ricompresi nelle fattispecie di cui
al precedente comma, l'ultimo esito attribuito secondo  la  procedura
AeDES o FAST, o altra  equivalente  pur  in  assenza  di  istanza  di
sopralluogo, e' quello ritenuto  valido  ai  fini  dell'accesso  alle
procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016. In presenza di  scheda
FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle  RCR  e'  subordinata
alla preventiva validazione del peggioramento dello  stato  di  danno
mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4,  dell'ordinanza  n.
19  del  7  aprile  2017  da  parte  dell'Ufficio  speciale  per   la
ricostruzione.»; 
      «2-quater. Per gli edifici rientranti nelle fattispecie di  cui
ai precedenti commi ed interessati da ordinanze di inagibilita' sulla
base di  schede  AeDES  con  esito  B  o  C,  la  modifica  in  senso
peggiorativo  dello  stato  di  danno,  ai  fini  dell'accesso   alle
procedure di cui al  decreto-legge  n.  189  del  2016,  puo'  essere
provata con le modalita' di cui all'art. 2, comma  4,  dell'ordinanza
n.  19  del  7  aprile  2017.  In  tali  casi  l'autorizzazione  alla
progettazione  dell'intervento  di  miglioramento   sismico,   o   di
demolizione con ricostruzione, e la  contestuale  determinazione  del
livello   operativo   da   parte   dell'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione, costituiscono accertamento  di  prevalenza  del  danno
causato  dagli   eventi   sismici   del   2016/2017   e   determinano
l'equiparazione della scheda AeDES originaria ad un esito  di  totale
inagibilita' dell'edificio (esito "E").»; 
      «2-quinquies. In  presenza  di  scheda  di  valutazione  GTS  a
seguito  della  quale  sia  stata  emessa  ordinanza   sindacale   di
demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione
della regione Abruzzo  procede  alla  redazione  della  scheda  AeDES
previa  verifica  dell'avvenuta  realizzazione  delle  operazioni  di
pronto intervento ivi indicate, nonche' dell'assenza di scheda  AeDES
con esito E riferito al sisma 2009. In  tale  caso  il  danno  subito
dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di
agibilita' eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o  FAST
per precedenti sismi e il contributo e'  integralmente  accertato  ed
erogato secondo le modalita' e le procedure di cui  al  decreto-legge
n. 189/2016  ed  alle  ordinanze  del  Commissario  straordinario  in
materia di ricostruzione privata.»; 
    c) al comma 4  dell'art.  2  le  parole  «entro  quaranta  giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  ordinanza»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «entro  le  scadenze   previste   dalle   ordinanze
commissariali»; 
    d) al comma 6 dell'art. 2 dopo le parole «per gli aggregati» sono
aggiunte le seguenti: «individuati secondo le modalita' e  i  termini
previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
ministri n. 3820 del 12 novembre 2009»; 
    e) dopo il comma 8 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti: 
      1) «8-bis. In caso di edifici danneggiati dal  sisma  del  2009
con   esito   di    inagibilita'    attribuito    mediante    perizia
giurata/asseverata  di  cui  alla  circolare  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri n. 27671 del 14 luglio 2009 e al  decreto  del
Commissario delegato n. 41/2011, che alla data  del  sisma  2016/2017
risultavano utilizzati in quanto  privi  di  ordinanza  sindacale  di
sgombero e con esito non validato secondo le procedure  previste  dal
decreto-legge n. 39 del 2009, l'esito AeDES/FAST attribuito a seguito
del sisma 2016/2017 e'  da  intendersi  come  «primo  sopralluogo»  e
pertanto il contributo e' integralmente accertato ed erogato  secondo
le modalita' e le procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e
alle ordinanze del Commissario straordinario.»; 
      2) «8-ter. Per gli edifici privi di  esito  di  agibilita'  che
ricadono all'interno degli aggregati obbligatori individuati ai sensi
dell'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le schede  AeDES
sono compilate dai progettisti incaricati con le  modalita'  previste
dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 anche in assenza di  scheda
FAST,  ferma  restando  la  loro  successiva  validazione  da   parte
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»; 
    f) al  comma  2  dell'art.  9,  dopo  le  parole  «ad  abitazione
principale dei residenti», sono aggiunte le seguenti: «o ad attivita'
produttive in esercizio»; 
    g)  al  comma  1  dell'art.  9-bis  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1) le parole «degli anni 1997, 1998  e  2009»  sono  sostituite
dalle parole «che hanno causato il primo danneggiamento»; 
      2) dopo le parole «il contributo e' riconosciuto nel limite del
65% del convenzionale» sono aggiunte le seguenti: «a  condizione  che
venga  garantita  l'agibilita'  strutturale  e  il  ripristino  delle
finiture esterne»; 
    h) al comma 2 dell'art.  10,  dopo  le  parole  «del  1997»  sono
aggiunte le seguenti: «e 1998 e  del  2009»;  al  medesimo  comma  e'
aggiunto in fine il  seguente  periodo:  «Il  comune  verifica  anche
l'eventuale sussistenza di  aggravamenti,  valutabili  anche  tramite
atti in possesso della medesima  amministrazione,  che  attestino  un
ulteriore danneggiamento dell'immobile a seguito degli  eventi  sopra
richiamati anche in presenza di ordinanze di inagibilita'  per  sismi
precedenti».