Art. 5 Modalita' di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condomini 1. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti un singolo edificio composto da piu' unita' immobiliari si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unita' immobiliare, come stabilito dalle ordinanze commissariali, il credito di imposta e' imputato, comunque, al rappresentante comune dei condomini ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto. 2. Negli interventi di riparazione degli edifici condominiali, il professionista incaricato, che assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi dell'art. 29, comma 3, del testo unico dell'edilizia, assevera e attesta, sotto la propria responsabilita' ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unita' immobiliari da acquisire in assemblea con le modalita' previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresi', nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarita' dell'intervento da realizzare, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.