Art. 5 
 
       Modalita' di calcolo del contributo per gli interventi 
            di riparazione e ricostruzione dei condomini 
 
  1.  Gli  interventi  edilizi   di   demolizione   e   ricostruzione
riguardanti un singolo edificio composto da piu'  unita'  immobiliari
si considerano  effettuati  interamente  sulle  parti  comuni.  Fermo
restando  il  calcolo  del  contributo  concedibile,  da  effettuarsi
rispetto ad ogni singola unita'  immobiliare,  come  stabilito  dalle
ordinanze commissariali, il credito di imposta e' imputato, comunque,
al rappresentante comune  dei  condomini  ai  fini  della  successiva
cessione all'istituto bancario prescelto. 
  2. Negli interventi di riparazione degli edifici  condominiali,  il
professionista  incaricato,  che  assume  la  qualita'   di   persona
esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi  dell'art.  29,
comma 3, del testo unico dell'edilizia, assevera e attesta, sotto  la
propria  responsabilita'   ad   ogni   effetto   di   legge,   previa
autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unita' immobiliari
da acquisire in assemblea con le modalita' previste dal decreto-legge
n.  189  del  2016,  la  ripartizione   dei   costi   dell'intervento
distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli  relativi  alle
finiture  ed  impianti.  Il   professionista   incaricato   individua
altresi', nella medesima perizia asseverata, gli interventi  relativi
alle opere di finitura ed  impiantistica  da  eseguirsi  sulle  parti
comuni o, comunque, alle  stesse  strettamente  connesse  in  ragione
della peculiarita' dell'intervento da realizzare, in coerenza  con  i
contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.