Art. 7 
 
                  Interventi urgenti di demolizione 
                o di messa in sicurezza degli edifici 
 
  1. Gli edifici di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016
che, in relazione al proprio stato di danno,  costituiscono  pericolo
per la pubblica incolumita' ovvero siano  causa  di  rischio  per  la
salubrita' e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono  o
ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o  riparazione  di
immobili adiacenti o limitrofi, ovvero  ne  impediscano  il  rilascio
dell'agibilita', devono essere messi in sicurezza o demoliti  a  cura
del proprietario. 
  2. Spetta al proprietario, per gli interventi descritti  nel  comma
1, un contributo massimo di euro 80 al metro quadro. 
  3. In caso di inerzia, i comuni, ai sensi  dell'art.  21-ter  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al  proprietario  dell'edificio
di avviare gli interventi di cui  ai  precedenti  commi  fissando  un
termine, trascorso il quale provvedono, con apposita ordinanza,  agli
interventi edilizi finalizzati a tutelare l'incolumita' e  la  salute
pubblica e la sicurezza urbana. 
  4. Le spese di demolizione ovvero di messa in  sicurezza  sostenute
dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate
e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), previa
richiesta dello stesso comune attestante il costo dell'intervento. 
  5. Gli USR provvedono a richiedere  al  commissario  l'assegnazione
dell'importo di cui al precedente comma, che  trova  copertura  nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016. 
  6. Il Commissario straordinario provvede al recupero nei  confronti
dei proprietari, anche con esecuzione forzata, delle somme di cui  al
precedente comma, come rendicontate dall'Ufficio speciale. 
  7. In presenza di edifici che rientrino tra  quelli  ammissibili  a
contributo e siano, analogamente a quelli indicati al comma 1,  causa
dei medesimi  rischi,  pericoli,  impedimenti  o  ostacoli,  l'azione
sostitutiva del comune per gli interventi di demolizione o  messa  in
sicurezza trova copertura finanziaria nelle risorse anticipate  dagli
USR con le medesime modalita' previste  dai  precedenti  commi.  Tali
risorse trovano successiva compensazione  nelle  somme  concesse  per
l'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio ovvero, nei
casi  di  decadenza  del  contributo   disciplinati   dalle   vigenti
ordinanze, sono recuperate dal Commissario ai sensi del comma 6.