Art. 9 Proroga interventi sui danni gravi 1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 2017 e di cui al comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e' prorogato al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, commi 4-bis e 4-quinquies, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia gia' stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' a presentare la domanda di contributo di cui al comma 1, entro i termini ivi previsti. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata, tramite la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario, mediante l'apposito modello e con le modalita' previsti da un successivo decreto commissariale da adottare entro la data del 31 marzo 2021. 4. Al fine di corrispondere all'esigenza di procedere ad un censimento piu' puntuale dello stato di danno presente nel cratere e delle risorse finanziarie necessarie a completare l'opera di ricostruzione, il modello, previsto nel comma 3, deve contenere, quali dati indispensabili, la posta elettronica certificata (PEC) relativa al domicilio digitale del soggetto legittimato, i dati catastali identificativi dell'edificio o degli edifici, il livello operativo presunto, il numero di unita' immobiliari, la superficie stimata dell'immobile, nonche' l'importo presunto dell'intervento edilizio.