IL CONSIGLIO 
                      DELL'AUTORITA' NAZIONALE 
                           ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N. AC.); 
  Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il
Presidente dell'A.N. AC. provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di  competenza,
per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N. AC.
ai sensi dell'art.  19,  comma  3  del  decreto-legge  n.  90/2014  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016; 
  Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.
AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre  2005,  n.  266
ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65  determina  annualmente  l'ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e  privati,
sottoposti alla sua  vigilanza,  nonche'  le  relative  modalita'  di
riscossione, ...»; 
  Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  nel  triennio  2010-2012  ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e,
in particolare, la restituzione  di  14,7  milioni  di  euro,  in  10
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5  lettera  b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n.  50/2016  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N. AC., a cura degli arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore
della controversia arbitrale; 
  Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno  2017,  n.  96,  cosi'
come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a),  b)  e  c)  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
settembre 2017 che ha reso esecutiva  la  delibera  n.  359  adottata
dall'A.N. AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017
e per gli anni successivi dal  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'A.N. AC., dovuto dalle stazioni  appaltanti  e  dagli  operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017; 
  Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.  AC.  il  21  novembre
2018 con la quale sono  stati  integrati  i  casi  di  esenzione  dal
contributo di cui alla delibera n. 359/2017; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 2 novembre  2017,  n.  192,  «Regolamento
recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
  Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.  AC.  del  16  ottobre
2019 con il quale vengono rese note  le  nuove  indicazioni  relative
all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di
pagamento del contributo in favore dell'A.N. AC. per  le  fattispecie
escluse  dall'ambito  di  applicazione  del  decreto  legislativo  n.
50/2016; 
  Visto il comunicato del Presidente dell'A.N. AC.  del  18  dicembre
2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di
acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati  e  di  pagamento  del
contributo in favore  dell'Autorita'  per  i  regimi  particolari  di
appalto di cui alla Parte II, Titolo VI,  del  Codice  dei  contratti
pubblici; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede  che
a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi  comprese
le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in  materia
di contenimento e di riduzione della  spesa  di  cui  all'allegato  A
della stessa legge, ma resta ferma  l'applicazione  delle  norme  che
recano vincoli in materia di spese di personale; 
  Visto l'art. 1, commi 591, 610 e  611,  della  legge  n.  160/2019,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55),  di
recente rettificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120) il quale ha sospeso l'operativita' dell'Albo  nazionale
dei componenti delle commissioni giudicatrici  fino  al  31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito  con  la
legge  11  settembre  2020,  n.   120,   «Misure   urgenti   per   la
semplificazione e l'innovazione digitale»  che  introduce  modifiche,
anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di  gara
tese a imporre una riduzione forzata dei tempi  di  esecuzione  degli
interventi per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  e,  piu'  in
generale, per il processo di procurement pubblico; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'art. 65
ha previsto l'esonero dal versamento della contribuzione dovuta dalle
stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi del  citato
l'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266/2005, per tutte  le
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma
e fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto il disegno di legge A.C.  2790-bis  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023» e, in particolare, lo stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  cui  risulta
(cap. 2116)  che  all'A.N.  AC.  venga  assegnata  la  somma  di euro
4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2021,  i  costi  di
funzionamento dell'A.N. AC., per la parte non finanziata dal bilancio
dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza  nel  rispetto
comunque  del  limite  massimo  dello  0,4  per  cento   del   valore
complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1,
comma 67, della legge n. 266/2005; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone
che le deliberazioni con  le  quali  sono  fissati  i  termini  e  le
modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento
e  che,  decorso  tale  termine  senza  che  siano  state   formulate
osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore  dell'A.N.  AC.,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo n. 50/2016; 
    b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
p), del decreto legislativo n. 50/2016 che  intendano  partecipare  a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui  alla
lettera sub a); 
    c) le societa' organismo di attestazione di cui all'art.  84  del
decreto legislativo n. 50/2016. 
  2.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  contribuzione   le   stazioni
appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: 
    a)  affidamento  di  lavori,  servizi   e   forniture   espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere
dell'A.N. AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e  n.  1078  del  21  novembre
2018; 
    b) affidamento alle quali si applica  il  decreto  del  Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  del  2
novembre 2017, n. 192. 
  3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi  di
cui al comma 2, il  responsabile  del  procedimento  dovra'  inviare,
esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it
- entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione  della
procedura   nelle   forme   previste,   la   richiesta,   debitamente
sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando  il
modello  reso  disponibile   sul   sito   dell'A.N.AC.   I   soggetti
attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando,  nella  lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque  formulata  l'esonero
dal contributo per gli operatori economici partecipanti.