Art. 2 Modalita' di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da 1 a 26, da 29 a 31, 33, 36, 39, 41, 42, da 44 a 48, 50, 51, 54, 56, 59, e da 66 a 86 del comma 1 dell'art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. 2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti 61 e 63 del comma 1 dell'art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. 3. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da 27 a 28, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 52, 53, 55, 57, 58, 62, 64, 65 e 87 del comma 1 dell'art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, ovvero arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. 4. L'indice sintetico di affidabilita' fiscale BG73U, di cui al punto 49 del comma 1, si applica, fermo restando il disposto dell'art. 3, ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' ivi indicate e ai contribuenti esercenti attivita' di lavoro autonomo che svolgono in maniera prevalente le seguenti attivita': spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attivita' 52.29.10; intermediari dei trasporti, codice attivita' 52.29.21; altre attivita' postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attivita' 53.20.00. 5. L'indice sintetico di affidabilita' fiscale BG99U, di cui al punto 60 del comma 1, si applica, fermo restando il disposto dell'art. 3, ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' ivi indicate e ai contribuenti esercenti attivita' di lavoro autonomo che svolgono in maniera prevalente le seguenti attivita': posto telefonico pubblico ed internet point, codice attivita' 61.90.20; Altre attivita' dei servizi di informazione nca, codice attivita' 63.99.00; agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attivita' 74.90.94; altre attivita' professionali nca, codice attivita' 74.90.99; concessione dei diritti di sfruttamento di proprieta' intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright), codice attivita' 77.40.00; servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, codice attivita' 82.11.01; gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attivita' 82.11.02; servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attivita' di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, codice attivita' 82.19.09; servizi di stenotipia, codice attivita' 82.99.91; altri servizi di sostegno alle imprese nca, codice attivita' 82.99.99; agenzie matrimoniali e d'incontro, codice attivita' 96.09.03; servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), codice attivita' 96.09.04; organizzazione di feste e cerimonie, codice attivita' 96.09.05; altre attivita' di servizi per la persona nca, codice attivita' 96.09.09. 6. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu' attivita' professionali, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, si intende l'insieme delle attivita' dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attivita' previste dallo specifico indice, secondo quanto disposto dai relativi decreti ministeriali di approvazione. 7. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.