Art. 4 
 
                        Agevolazione fiscale 
 
  1. L'agevolazione fiscale di cui al presente  decreto  e'  concessa
per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa
spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi  a  titolo  «de
minimis» ad una medesima start-up innovativa  o  PMI  innovativa  non
superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari secondo
quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del regolamento citato. 
  2. Il  soggetto  investitore  in  ciascun  periodo  d'imposta  puo'
detrarre  dall'imposta  lorda  un  importo  pari  al  50  per   cento
dell'investimento effettuato ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del
presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare
di detrazione non superiore a euro 50.000. 
  3. Il  soggetto  investitore  in  ciascun  periodo  d'imposta  puo'
detrarre  dall'imposta  lorda  un  importo  pari  al  50  per   cento
dell'investimento effettuato  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del
presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare
di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso  di  investimento
di ammontare superiore a euro 300.000,  sulla  parte  eccedente  tale
limite il soggetto investitore, in ciascun  periodo  d'imposta,  puo'
detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di  detta
eccedenzanei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Per i soci di societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice l'importo per il  quale  spetta  la  detrazione  di  cui  ai
precedenti commi 2 e 3, e' determinato in proporzione alle rispettive
quote di partecipazione agli utili. 
  5. Qualora la detrazione di cui ai commi 2 e  3  sia  di  ammontare
superiore all'imposta  lorda,  l'eccedenza  puo'  essere  portata  in
detrazione dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche
dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo,
fino a concorrenza del suo ammontare. 
  6. Ai fini della verifica del rispetto  dei  massimali  di  cui  al
comma 1, si  applica  la  definizione  di  «impresa  unica»  prevista
dall'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013 del  18  dicembre
2013. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano: 
    a) nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di
investimento collettivo del  risparmio  e  societa',  direttamente  o
indirettamente, a partecipazione pubblica; 
    b)  nel  caso  di  investimenti  in  start-up  innovative  o  PMI
innovative che operano nei settori  esclusi  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione  del  18
dicembre 2013.