Art. 2 
 
        Individuazione interventi e termini di aggiudicazione 
 
  1. Gli  enti  locali  delle  Regioni  Abruzzo  e  Calabria  di  cui
all'allegato elenco A, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, sono autorizzati ad  avviare  le  procedure  di
gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e  per
l'esecuzione dei lavori. 
  2. Il termine entro il quale devono essere  affidati  i  lavori  e'
stabilito: 
    a) per gli interventi il cui importo dei lavori e' inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria,  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici  mesi  decorrenti  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo; 
    b) per gli interventi di nuova costruzione o di  importo  pari  o
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di  cui  all'art.  35
del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  in  diciotto  mesi,
decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la  decadenza  dal
presente contributo. 
  3. I termini  di  cui  al  comma  2  si  intendono  rispettati  con
l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. 
  4. Eventuali successive  proroghe  dei  termini  di  aggiudicazione
possono essere disposte con decreto  del  direttore  della  Direzione
generale competente del Ministero dell'istruzione. 
  5. Per gli interventi relativi alla Regione Marche restano fermi  i
termini di aggiudicazione gia' stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175.