(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                   Materie riservate all'assemblea 
 
    1. L'assemblea  ordinaria,  oltre  alle  attribuzioni  di  legge,
svolge le seguenti funzioni: 
      a) nomina, alle successive scadenze delle nomine  disposte  con
il decreto  di  approvazione  del  presente  statuto,  i  membri  del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ivi inclusi  i
presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'art.  535,
comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Qualora i membri del
consiglio  di  amministrazione  cessino   dalla   carica,   la   loro
sostituzione avviene con le citate modalita' fino alla  scadenza  del
mandato   originario.   Con   la   medesima   procedura   i   singoli
amministratori, nonche' l'intero consiglio di amministrazione possono
essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due  sindaci,
uno effettivo, con funzioni  di  presidente,  e  un  supplente,  sono
designati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  mentre  gli
altri sono scelti fra gli esperti e  i  professionisti  iscritti  nel
registro di cui all'art. 2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39; 
      b) stabilisce il  compenso  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione, nella pedissequa osservanza delle vigenti  normative
di settore; e  determina,  altresi',  l'importo  complessivo  per  la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi  quelli  investiti
di particolari cariche; 
      c) stabilisce il compenso  del  Presidente  e  dei  membri  del
collegio sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili; 
      e) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il
limite di spesa assegnato al consiglio di amministrazione,  stabilito
di volta in volta dall'assemblea, senza che cio'  costituisca  deroga
all'esclusivita' del potere gestorio in capo allo stesso; 
      f) approva la  struttura  organizzativa  della  societa'  e  la
relativa pianta organica; 
      g)  fornisce  l'assenso  sulle  nomine  dei   dirigenti   della
societa', in conformita' al parere  del  Ministro  della  difesa,  ai
sensi dell'art. 535, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2010; 
      h) approva il bilancio di esercizio.