Art. 14. Materie riservate all'assemblea 1. L'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, svolge le seguenti funzioni: a) nomina, alle successive scadenze delle nomine disposte con il decreto di approvazione del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ivi inclusi i presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 535, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Qualora i membri del consiglio di amministrazione cessino dalla carica, la loro sostituzione avviene con le citate modalita' fino alla scadenza del mandato originario. Con la medesima procedura i singoli amministratori, nonche' l'intero consiglio di amministrazione possono essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due sindaci, uno effettivo, con funzioni di presidente, e un supplente, sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sono scelti fra gli esperti e i professionisti iscritti nel registro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) stabilisce il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione, nella pedissequa osservanza delle vigenti normative di settore; e determina, altresi', l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; c) stabilisce il compenso del Presidente e dei membri del collegio sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; e) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il limite di spesa assegnato al consiglio di amministrazione, stabilito di volta in volta dall'assemblea, senza che cio' costituisca deroga all'esclusivita' del potere gestorio in capo allo stesso; f) approva la struttura organizzativa della societa' e la relativa pianta organica; g) fornisce l'assenso sulle nomine dei dirigenti della societa', in conformita' al parere del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 535, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2010; h) approva il bilancio di esercizio.