Art. 24. Esercizio sociale 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della societa'. 2. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 3. L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio deve approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.