(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                          Esercizio sociale 
 
    1. L'esercizio sociale si chiude il 31  dicembre  di  ogni  anno.
Alla fine  di  ogni  esercizio,  l'organo  amministrativo  redige  il
progetto   di   bilancio   d'esercizio,   costituito   dallo    stato
patrimoniale,  dal  conto  economico  e   dalla   nota   integrativa,
corredandolo con una relazione sull'andamento  della  gestione  della
societa'. 
    2.  Il  progetto  di  bilancio  deve  essere   comunicato   dagli
amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
    3. L'assemblea chiamata ad approvare  il  bilancio  di  esercizio
deve approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro il maggior termine di centottanta  giorni  dalla
chiusura dell'esercizio sociale,  qualora  ricorrano  le  circostanze
contemplate dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.