Art. 6. Poteri di controllo e di monitoraggio 1. In analogia a quanto avviene per il controllo dei propri organi, il Ministro della difesa effettua sulla Societa' il controllo strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonche' controlli continuativi sull'attivita' tecnico-amministrativa attraverso le strutture dell'Amministrazione in relazione alle specifiche competenze. Il Ministro della difesa esercita, altresi', il proprio controllo sulle decisioni significative della Societa' mediante i poteri conferiti all'assemblea dall'art. 14. 2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i dati della Societa' relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, per finalita' di monitoraggio dei conti pubblici.