(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                Poteri di controllo e di monitoraggio 
 
    1. In analogia a quanto  avviene  per  il  controllo  dei  propri
organi, il Ministro della difesa effettua sulla Societa' il controllo
strategico, di bilancio preventivo e  consuntivo,  nonche'  controlli
continuativi  sull'attivita'  tecnico-amministrativa  attraverso   le
strutture   dell'Amministrazione   in   relazione   alle   specifiche
competenze. Il Ministro della difesa esercita, altresi',  il  proprio
controllo sulle decisioni significative  della  Societa'  mediante  i
poteri conferiti all'assemblea dall'art. 14. 
    2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, i dati della Societa' relativi ai bilanci di previsione, alle
relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati  al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  per  finalita'  di  monitoraggio  dei
conti pubblici.