Art. 19 Domande di aiuto 1. Le richieste di aiuto o di saldo di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalita' informatica indicata dall'organismo pagatore. La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto art. 9 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore. Le domande presentate oltre il predetto termine possono essere accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso art. 9 del regolamento di esecuzione, se l'organismo pagatore giudica valide le giustificazioni dell'OP. 2. Le richieste di anticipo di cui all'art. 11 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre. 3. Le richieste di pagamento parziale di cui all'art. 12 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre. 4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a presentare le domande di aiuto in applicazione del comma 6 dell'art. 16, riversano l'aiuto ricevuto alle OP entro quindici giorni lavorativi.