Art. 3 Dimensione minima delle organizzazioni di produttori 1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto all'art. 5 del regolamento delegato e' fissato in quindici produttori. Se all'organizzazione richiedente il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica contera' come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica, e' conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a piu' soci persone giuridiche. I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti. In deroga al comma 1, il numero minimo di soci e' fissato in cinque produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC 09 e NC 12. 2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni socio produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del numero minimo di soci. 3. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo. 4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 8 del regolamento delegato, e' il seguente: a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08; b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o piu' prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08; c) euro 200.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu' prodotti il cui codice NC inizia con 09; d) euro 500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu' prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12. In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile e' di: a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50; b1) in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile e' di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o piu' prodotti di cui alla lettera a1). Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto. Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo. Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle regioni. Il valore minimo della produzione commercializzabile e' lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base. 5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si applicano le deroghe seguenti: a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento; b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%. 6. Le regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello piu' elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA. 7. Per un dato prodotto, il riconoscimento puo' essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, puo', per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione. 8. Un produttore puo' aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto e' utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione. 9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto. 10. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile. 11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 2, lettera i) del regolamento delegato.