((Art. 22 - bis 
 
              Proroga di termini in materia tributaria 
 
  1. All'articolo 157  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  3  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di  contestazione,  di
irrogazione delle sanzioni, di recupero  dei  crediti  d'imposta,  di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di
cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono  emessi  entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1°
marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi  di  indifferibilita'  e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che
richiedono il contestuale versamento di tributi"; 
  b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al  comma  2
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo  compreso
tra  il  1°  marzo  2021  e  il  28  febbraio  2022,  salvi  casi  di
indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli
adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di
tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,
comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. I termini di decadenza per la notificazione delle  cartelle  di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono prorogati di quattordici mesi relativamente: 
  a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le  somme  che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate  nell'anno
2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19  e
20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; 
  c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017  e  2018,  per  le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1  e  2  notificati
entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi
per ritardato  pagamento  di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  21  maggio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  per  il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la  data  di  notificazione
dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al  comma
2 non sono dovuti  gli  interessi  per  ritardato  pagamento  di  cui
all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione,  ne'  gli  interessi
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  per  il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di  consegna  della
comunicazione". 
  2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente: 
  "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,  sono
sospesi i termini dei versamenti,  in  scadenza  nel  periodo  dall'8
marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da  cartelle  di  pagamento
emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli  avvisi  previsti
dagli articoli 29 e 30 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto  gia'  versato.  Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159". 
  3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole da:  "del  presente  decreto"  fino  a:
"sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "del presente  decreto
e il 28 febbraio 2021 sono sospesi". 
  4. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
gennaio 2021 al 15 gennaio  2021  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi e i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei  medesimi;
restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora  corrisposti  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le  somme
aggiuntive corrisposte  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.  46.  Agli  accantonamenti
effettuati e alle somme accreditate nel predetto  periodo  all'agente
della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52,  comma  5,
lettera b), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo  periodo,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle  verifiche  di
cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo
si applicano le disposizioni  dell'articolo  153,  comma  1,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.))