Art. 2 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
             Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. Al fine  di  garantire  l'effettiva  operativita'  del  Servizio
nazionale di protezione civile, il  Commissario  delegato  opera  una
ricognizione  degli  oneri  riferiti  alle  prestazioni   di   lavoro
straordinario effettivamente prestate, oltre i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  direttamente  impegnato  nelle
attivita'  di  assistenza  e  soccorso   alla   popolazione   colpita
dall'evento sismico di cui in premessa  o  nelle  attivita'  connesse
all'emergenza nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019. Il
medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro  il
limite  massimo  pro-capite  di  50  ore  di   lavoro   straordinario
effettivamente rese nel citato periodo, nei confronti delle  predette
amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata. 
  2. Al personale di cui al comma  1,  direttamente  impiegato  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 25 gennaio 2019 fino al
termine  dello  stato  di  emergenza,  entro  il  limite  di   unita'
individuate dal Commissario  delegato,  puo'  essere  autorizzata  la
corresponsione, nel limite massimo  complessivo  di  30  ore  mensili
pro-capite, di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente  rese,  oltre  i  limiti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti. 
  3.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'
connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita'  mensile  pari
al 30%  della  retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio
prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  commisurata  ai  giorni   di
effettivo impiego, per il periodo dal 26 dicembre 2018 al 24  gennaio
2019, anche in deroga alla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
comparto. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  3,  direttamente  impegnati  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 25 gennaio 2019 fino al
termine  dello  stato  di  emergenza,  entro  il  limite  di   unita'
individuate dal commissario  delegato,  puo'  essere  autorizzata  la
corresponsione della predetta indennita' mensile pari  al  30%  della
retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai
rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di  effettivo  impiego,
anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  5.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
provvedere direttamente all'istruttoria e  liquidazione  delle  somme
corrispondenti   all'applicazione   al   personale    del    medesimo
Dipartimento, nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, in
relazione all'effettivo impiego in loco, delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo. 
  6. Gli oneri per l'attuazione del  presente  articolo,  nel  limite
massimo di euro 902.000,00, sono posti a carico delle risorse di  cui
alle delibere del Consiglio dei  ministri  del  28  dicembre  2018  e
dell'11 giugno 2019. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2021 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli