Art. 2 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile 1. Al fine di garantire l'effettiva operativita' del Servizio nazionale di protezione civile, il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa o nelle attivita' connesse all'emergenza nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo pro-capite di 50 ore di lavoro straordinario effettivamente rese nel citato periodo, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata. 2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 25 gennaio 2019 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di unita' individuate dal Commissario delegato, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 25 gennaio 2019 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di unita' individuate dal commissario delegato, puo' essere autorizzata la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 5. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento, nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, in relazione all'effettivo impiego in loco, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. 6. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 902.000,00, sono posti a carico delle risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 2021 Il Capo del Dipartimento: Borrelli