Art. 2 1. L'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e' svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello (Gymnammodites cicerelus), nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre. L'attivita' di prelievo, cosi' come previsto a punto 8.1 lettera d) del piano di gestione proposto nel 2017, «La pesca potra' essere effettuata per un massimo di quattro giorni settimanali, ovvero, dal lunedi' al giovedi'. Nel caso le condizioni meteomarine avverse rendessero impossibili le operazioni di pesca in uno o piu' di questi quattro giorni, potra' essere autorizzato il recupero nelle giornate di venerdi', sabato e domenica, sempre senza superare i quattro giorni settimanali». 2. L'attivita' di pesca, nonche' il numero delle imbarcazioni utilizzate, e' garantita e sottoposta al controllo dei Capi dei Compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono, altresi', ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.