Art. 2 
 
  1. L'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e'  svolta  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello
(Gymnammodites cicerelus), nel periodo compreso tra il 1° gennaio  al
31 dicembre. L'attivita' di prelievo, cosi' come previsto a punto 8.1
lettera d) del piano di gestione proposto nel 2017, «La pesca  potra'
essere effettuata per  un  massimo  di  quattro  giorni  settimanali,
ovvero, dal lunedi' al giovedi'. Nel caso le  condizioni  meteomarine
avverse rendessero impossibili le operazioni di pesca in uno  o  piu'
di questi quattro giorni, potra' essere autorizzato il recupero nelle
giornate di venerdi', sabato e  domenica,  sempre  senza  superare  i
quattro giorni settimanali». 
  2. L'attivita' di  pesca,  nonche'  il  numero  delle  imbarcazioni
utilizzate, e' garantita e  sottoposta  al  controllo  dei  Capi  dei
Compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono,  altresi',
ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi
da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.