Art. 20 
 
                         Modifiche al Piano 
 
  1. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa   comunicazione   alla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, possono essere  apportate  modifiche  o  integrazioni  alle
disposizioni inserite nel presente  provvedimento,  tese  a  recepire
eventuali modifiche apportate  al  Programma  nazionale  di  sviluppo
rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche'
di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa  pubblica,  di
ampliamento  della  copertura   assicurativa,   anche   con   polizze
sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti  e  strutture
aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate. 
  2. Gli allegati al presente decreto possono essere  modificati  con
decreto del direttore generale dello sviluppo rurale. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 29 dicembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 116