Art. 2 
 
  1. Le apparecchiature a risonanza  magnetica  settoriali  di  nuova
generazione, con campo magnetico non superiore  a  0,5  tesla  e  con
magnete  non  superconduttore,  destinate  all'esecuzione  di   esami
diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni  degli
arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede)
e della biomeccanica vertebrale (in clino e in  ortostasi)  non  sono
soggette ad autorizzazione. 
  2. Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature  a
risonanza magnetica  settoriali  di  cui  al  comma  1,  sono  quelli
stabiliti alla lettera H) del documento allegato al presente decreto.