(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti  destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva  di  cui  all'art.  1
devono essere quelle tradizionali e  caratteristiche  della  zona  e,
comunque, atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative. 
    2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli  tradizionalmente  usati  o,  comunque,
atti a non modificare le caratteristiche  delle  olive  e  degli  oli
destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. 
    3.  Per  la  produzione  dell'olio  extravergine   di   oliva   a
denominazione  di  origine  protetta   «Riviera   Ligure»   sono   da
considerarsi idonei gli oliveti compresi  nella  zona  di  produzione
descritta ai punti 2, 3 e 4  dell'art.  3,  i  cui  terreni,  situati
prevalentemente in pendenza con disposizione a terrazze, derivano  da
disgregazione   di   roccia   madre    di    origine    calcarea    o
scistosa-arenacea, che ha dato origine nel tempo  a  suoli  di  medio
impasto tendenzialmente piu' sciolti alle quote piu' elevate o  nelle
parti prossime alle zone costiere. 
    4. La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di  cui  all'art.  1
deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. 
    5. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 non puo' superare Kg. 9000 per ettaro.  La
resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%.