(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 
    2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati tali da non trarre in inganno il consumatore. 
    3.  L'uso  contestuale  di  nomi  di  aziende  agricole,  tenute,
fattorie e loro localizzazione territoriale e' consentito solo se  il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con  olive  raccolte  negli
oliveti facenti parte dell'azienda, della  tenuta  o  della  fattoria
interessata. 
    4. La zona di confezionamento dell'olio extravergine di  oliva  a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» comprende l'intero
territorio amministrativo  dei  comuni  facenti  parte  dell'area  di
produzione definita all'art. 3, comma 1. 
    5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere  riportate  con  dimensione  non
superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene  indicata  la
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure». 
    6. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art.  1,
e' consentita l'indicazione in etichetta  delle  varieta'  utilizzate
per l'ottenimento  dell'olio  a  denominazione  di  origine  protetta
«Riviera Ligure» purche' la corrispondenza varietale  sia  tracciata.
E' inoltre consentita l'indicazione monovarietale con il  nome  della
cultivar utilizzata, purche' anche in questo caso  la  corrispondenza
varietale sia tracciata. L'indicazione delle  varieta'  utilizzate  o
l'indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta  con
caratteri di dimensione non superiore a quella dei  caratteri  con  i
quali viene indicata la denominazione di  origine  protetta  «Riviera
Ligure». 
    7. L'uso di altre  indicazioni  geografiche  riferite  a  comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente  deriva  deve
essere riportato in caratteri non  superiori  alla  meta'  di  quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di origine di  cui
all'art. 1. 
    8. Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili con colorimetria di ampio  contrasto  rispetto  al  colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme  di  etichettatura  previste  dalla
vigente legislazione. 
    9. I recipienti in cui e' confezionato l'olio  extra  vergine  di
oliva «Riviera Ligure» ai fini  dell'immissione  al  consumo  possono
essere tutti quelli consentiti dalla normativa vigente  di  capacita'
non superiore a 5 litri. 
    10. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.