Allegato Stralcio del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (D.M. Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2017) Art. 3. Uffici e personale 1. La dotazione organica della CSEA e' individuata in novanta unita', di cui cinque appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale. 2. Gli uffici della Cassa sono organizzati, su proposta del direttore generale, con deliberazione del Comitato di gestione, approvata dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorita'). 3. Il piano di assunzioni e' deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale e viene eseguito attraverso selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui al successivo art. 7. 4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, puo' essere utilizzato, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, in assegnazione temporanea, personale appartenente all'Autorita' per progetti afferenti alle attivita' di interesse della stessa, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche' personale proveniente dalle societa' istituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e dell'art. 4, comma 1, dell'art. 5, comma 1, dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 5. I responsabili delle unita' organizzative di primo livello della CSEA sono nominati con deliberazione del Comitato di gestione, su proposta del direttore generale. 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dello Statuto, le modalita' di cessione del contratto saranno definite nel rispetto del codice civile e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico. I piani delle assunzioni, sin dalla prima applicazione, sono deliberati dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale, individuando i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni della Cassa ed in coerenza con le necessita' organizzative, tecniche e gestionali. 7. La Cassa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, puo' stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici, nonche' conferire incarichi per lo svolgimento di attivita' che non possono essere realizzate con le professionalita' gia' presenti in organico.