Art. 15 Ispezione sull'equipaggiamento marittimo 1. L'autorita' di vigilanza del mercato ritiene necessaria e giustificata l'attivita' di ispezione sull'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 19, comma 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e all'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239: a) a fronte di informazioni acquisite in ottemperanza all'art. 4, comma 2, del presente decreto; b) nei casi previsti dall'art. 6 del presente decreto; c) alla luce di nuove regolamentazioni tecniche che richiedono la verifica del funzionamento e delle reali prestazioni dell'equipaggiamento marittimo; d) per specifiche esigenze connesse alla verifica della sicurezza della navigazione e della protezione dell'ambiente. 2. Le attivita' di ispezione possono essere effettuate presso i locali del costruttore o a bordo di navi in costruzione o ai lavori presso i cantieri navali, su strutture, materiali, macchinari o equipaggiamenti complessi quali macchine, impianti, apparecchiature a pressione, sistemi, materiali e altro equipaggiamento per cui risulta piu' efficace ed efficiente, a giudizio dell'autorita' di vigilanza del mercato, effettuare una verifica durante la loro installazione o messa in servizio a bordo della nave o in cantiere. 3. L'autorita' di vigilanza del mercato puo' essere coadiuvata, nel corso delle ispezioni di cui ai commi 1 e 2, da personale del Corpo delle capitanerie di porto, da personale dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico e da personale ispettore dell'organismo riconosciuto della nave. 4. L'autorita' di vigilanza del mercato comunica la richiesta di ispezione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La richiesta e' motivata ai sensi di quanto previsto al comma 1.