Art. 8 Identificazione dell'equipaggiamento da valutare e dell'attivita' di vigilanza da effettuare 1. L'autorita' di vigilanza del mercato individua l'equipaggiamento marittimo da sottoporre a valutazione in accordo al programma nazionale di vigilanza o, nei casi di vigilanza di tipo reattivo, in accordo ai criteri di cui all'art. 6. 2. L'autorita' di vigilanza del mercato, sulla base degli elementi di informazione acquisiti, decide di effettuare una o piu' attivita' di valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c).