Art. 3 
 
            Comunicazioni delle Amministrazioni centrali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del citato  decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2017, e sue modifiche e integrazioni, entro il 30  giugno
di ogni anno, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per
il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle
finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di  spesa
per opere pubbliche finalizzati alla crescita  o  al  sostegno  degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,  che  non
abbiano  criteri  o  indicatori  di  attribuzione  gia'  individuati,
ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione approvato  dal
CIPE ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,
n. 228, ovvero in altri documenti di programmazione, con  indicazione
delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale,  dei  capitoli  e
dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione,  e,  qualora
disponibili, il CUP e la  denominazione  di  ogni  intervento,  dando
indicazione  della  determinazione  della  destinazione  territoriale
della spesa. Il modello della comunicazione di cui al presente comma,
nonche' di quella all'articolo 4, comma 3, e le relative modalita' di
trasmissione, sono definiti ed aggiornate con circolare  emanata  dal
Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  di  intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. La comunicazione  di  cui  al
presente comma, entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorita' politica
delegata  per  il  coordinamento  della  politica  economica   e   la
programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale. 
  2. Con la comunicazione di cui al comma 1 e' trasmesso l'elenco dei
programmi di spesa in conto capitale non riferibili a opere pubbliche
finalizzati  alla  crescita  o  al  sostegno  degli  investimenti  da
assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o
indicatori di attribuzione  gia'  individuati,  con  indicazione  del
documento  di   programmazione   di   riferimento,   delle   relative
autorizzazioni  di  spesa  pluriennale,  dei  capitoli  e  dei  piani
gestionali  iscritti  nello   stato   di   previsione,   e,   qualora
disponibili, del CUP e della denominazione di ogni intervento,  dando
indicazione  della  determinazione  della  destinazione  territoriale
della spesa. 
  3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente  articolo  le
amministrazioni centrali indicano, per i singoli programmi  di  spesa
se l'obiettivo che si prefiggono e' il riparto  di  una  quota  degli
stanziamenti proporzionale  alla  popolazione  residente  ovvero  una
quota maggiore, nonche' gli ulteriori criteri di ripartizione che  si
intendono adottare. 
  4. Qualora le amministrazioni non trasmettano  i  dati  di  cui  al
presente articolo entro il termine indicato, il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale ne riferisce al Consiglio dei  ministri  per
l'adozione delle conseguenti iniziative.