Art. 14. Rappresentanza 1. L'Universita' promuove la rappresentanza elettiva degli studenti. 2. L'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato. 3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca. 4. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 5. Negli organi elettivi a composizione mista la rappresentanza degli studenti e' pari al venti per cento del totale dei componenti l'organo.