(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                           Rappresentanza 
 
    1.  L'Universita'  promuove  la  rappresentanza  elettiva   degli
studenti. 
    2. L'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio  e
ai corsi di dottorato. 
    3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti  per
la prima volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di
laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca. 
    4. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni  ed
e' rinnovabile per una sola volta. 
    5. Negli organi elettivi a composizione mista  la  rappresentanza
degli studenti e' pari al venti per cento del totale  dei  componenti
l'organo.