(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                          Diritti e doveri 
 
    1. Salvo diversa disposizione di legge, la  funzione  docente  e'
svolta  nell'Universita'  dai  professori  di  ruolo,  a   contratto,
straordinari  a   tempo   determinato,   visitatori   che   insegnano
nell'Ateneo, nonche' dai ricercatori di ruolo o a tempo  determinato,
che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo. 
    2. I professori di ruolo e i  ricercatori  di  ruolo  e  a  tempo
determinato compongono l'organico unico di Ateneo. 
    3. Le cariche di componente del Consiglio di amministrazione, del
Senato  accademico,  del  Nucleo  di  valutazione,  del  Collegio  di
disciplina e della Commissione etica e  le  cariche  accademiche,  ai
sensi dell'art. 20, comma 1 dello statuto, sono incompatibili con  la
contestuale titolarita' di  incarichi  politici  o  di  dirigenza  di
partito. 
    4.  I  componenti  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche  accademiche,
fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato accademico ed
al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori  di  Dipartimento,
limitatamente al Senato accademico; b)  essere  componenti  di  altri
organi dell'Universita', salvo degli organi in cui si  e'  componenti
di  diritto;  c)  ricoprire  il  ruolo  di  Direttore  di  Scuola  di
specializzazione  ne'   far   parte   del   relativo   Consiglio   di
amministrazione; d) svolgere funzioni inerenti  alla  programmazione,
al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel
Ministero e  nell'Anvur;  e)  ricoprire  la  carica  di  Rettore,  di
Consigliere di amministrazione, di Senatore, di componente del Nucleo
di valutazione e  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  di  altre
Universita' italiane statali, non statali o telematiche. 
    5. I docenti si riconoscono nel rifiuto  di  qualsiasi  forma  di
conflitto  d'interessi  e  nell'accettazione  delle  incompatibilita'
previste dalla legge e dallo statuto. 
    6. E' garantito ai docenti il diritto di: 
      partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Universita'; 
      essere  valutati  singolarmente  per   la   propria   attivita'
didattica, di produzione scientifica e di gestione; 
      ricevere incentivi  esclusivamente  sulla  base  dei  risultati
conseguiti nella didattica, nella ricerca e nella gestione. 
    7. Nei confronti degli studenti, i docenti hanno il dovere di: 
      garantire la propria presenza  nelle  date  e  negli  orari  di
lezione, di ricevimento e di appello d'esami; 
      rispettare il calendario didattico, senza anticipare date  rese
pubbliche agli studenti; 
      fornire informazioni e garantire la visione  della  valutazione
d'esame; 
      svolgere attivita' di orientamento e tutorato.