Art. 15. Diritti e doveri 1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente e' svolta nell'Universita' dai professori di ruolo, a contratto, straordinari a tempo determinato, visitatori che insegnano nell'Ateneo, nonche' dai ricercatori di ruolo o a tempo determinato, che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo. 2. I professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo. 3. Le cariche di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio di disciplina e della Commissione etica e le cariche accademiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello statuto, sono incompatibili con la contestuale titolarita' di incarichi politici o di dirigenza di partito. 4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico; b) essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo degli organi in cui si e' componenti di diritto; c) ricoprire il ruolo di Direttore di Scuola di specializzazione ne' far parte del relativo Consiglio di amministrazione; d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'Anvur; e) ricoprire la carica di Rettore, di Consigliere di amministrazione, di Senatore, di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche. 5. I docenti si riconoscono nel rifiuto di qualsiasi forma di conflitto d'interessi e nell'accettazione delle incompatibilita' previste dalla legge e dallo statuto. 6. E' garantito ai docenti il diritto di: partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Universita'; essere valutati singolarmente per la propria attivita' didattica, di produzione scientifica e di gestione; ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca e nella gestione. 7. Nei confronti degli studenti, i docenti hanno il dovere di: garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, di ricevimento e di appello d'esami; rispettare il calendario didattico, senza anticipare date rese pubbliche agli studenti; fornire informazioni e garantire la visione della valutazione d'esame; svolgere attivita' di orientamento e tutorato.