(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                          Carico didattico 
 
    1. Il carico didattico del docente e' computato  e  valutato  con
riferimento alle sue  attivita'  all'interno  dell'offerta  formativa
dell'Ateneo. 
    2.  I  ricercatori  di   ruolo   svolgono   attivita'   didattica
integrativa e di  servizio  agli  studenti  all'interno  dell'offerta
formativa dell'Ateneo. 
    3. Ai ricercatori di ruolo, con il loro consenso, possono  essere
attribuiti insegnamenti con diritto alla retribuzione aggiuntiva  nei
limiti delle risorse di bilancio e secondo tempi, modalita' e criteri
stabiliti dal regolamento generale dei docenti.