Art. 16. Carico didattico 1. Il carico didattico del docente e' computato e valutato con riferimento alle sue attivita' all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo. 2. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' didattica integrativa e di servizio agli studenti all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo. 3. Ai ricercatori di ruolo, con il loro consenso, possono essere attribuiti insegnamenti con diritto alla retribuzione aggiuntiva nei limiti delle risorse di bilancio e secondo tempi, modalita' e criteri stabiliti dal regolamento generale dei docenti.