(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                          Giudizio tra pari 
 
    1. I docenti sono valutati per le proprie attivita' didattiche  e
scientifiche, in conformita' con la legge e il Sistema di valutazione
di Ateneo. 
    2. I docenti hanno diritto a un giudizio formulato da docenti  di
fascia pari o superiore a quella di appartenenza  nei  casi  previsti
dalla legge.