Art. 17. Giudizio tra pari 1. I docenti sono valutati per le proprie attivita' didattiche e scientifiche, in conformita' con la legge e il Sistema di valutazione di Ateneo. 2. I docenti hanno diritto a un giudizio formulato da docenti di fascia pari o superiore a quella di appartenenza nei casi previsti dalla legge.