Art. 18. Rappresentanza 1. I docenti dell'Universita' hanno diritto a una propria rappresentanza, in conformita' con la legge e con lo statuto. 2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo nonche' ai ricercatori di ruolo e a quelli a tempo determinato. 3. L'elettorato passivo e' riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.