(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                           Rappresentanza 
 
    1.  I  docenti  dell'Universita'  hanno  diritto  a  una  propria
rappresentanza, in conformita' con la legge e con lo statuto. 
    2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo  nonche'  ai
ricercatori di ruolo e a quelli a tempo determinato. 
    3.  L'elettorato  passivo  e'  riservato  ai  professori   e   ai
ricercatori di ruolo che assicurano un numero  di  anni  di  servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di  collocamento
a riposo.